Commissioni mediche di verifica: con la pubblicazione del messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le richieste che gli sono giunte in merito alle effettive funzioni che sono state trasferite all’INPS a partire dal 1° giugno 2023, in seguito alla soppressione delle Commissioni mediche di verifica la cui competenza riguardava il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), trasferendo le funzioni delle medesime all’Istituto.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Organizzazione, e dal Coordinamento Generale Medico Legale, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 45, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022.

Commissioni mediche di verifica: i chiarimenti INPS sulle effettive funzioni che sono state trasferite dal MEF all’Istituto

Attraverso la pubblicazione dei precedenti messaggi n. 1834 del 18 maggio 2023 e n. 2064 del 1° giugno 2023, l’INPS ha annunciato il trasferimento all’Istituto stesso, a partire dal mese di giugno dell’anno in corso, delle funzioni che in precedenza venivano svolte da parte delle Commissioni mediche di verifica istituite presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sempre a partire dal 1° giugno 2023, inoltre, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo a disposizione dei datori di lavoro un apposito servizio mediante il quale questi ultimi hanno la possibilità di presentare la propria domanda al fine di richiedere l’accertamento sanitario.

Entrando maggiormente nel dettaglio della soppressione delle Commissioni mediche di verifica di competenza del MEF, con successivo trasferimento delle funzioni svolte all’INPS, l’Istituto ha fornito i seguenti chiarimenti.

Nello specifico, l’art. 45, comma 3 bis, del decreto legge n. 73 del 2022 ha previsto che:

Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

A decorrere dalla medesima data, l’INPS subentra al Ministero dell’economia e delle finanze nell’attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite”.

Il comma successivo, poi, ha disposto che:

Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all’articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall’INPS con le modalità di accertamento già in uso per l’assicurazione generale obbligatoria.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, né ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda”.

L’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 31 maggio 2023 ha previsto che:

“Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:

a) all’ accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità […]”.

A tal proposito, dunque, l’INPS ha chiarito che le Commissioni mediche di verifica delle ASL (aziende sanitarie locali) non possono più effettuare gli accertamenti sanitari a partire dal 1° giugno 2023, dal momento che questa attività è ora di competenza dell’Istituto.

Le uniche visite che le ASL possono effettuare sono quelle che sono state richieste, ma ancora non effettuate, entro il 31 maggio dell’anno in corso.

Infine, l’INPS richiede anche alle ASL di trasferire e di informare i datori di lavoro che si rivolgeranno a loro per comunicargli quelle che sono le nuove modalità per presentare la domanda online all’Istituto.