Omesso versamento contributi INPS: con la pubblicazione della circolare n. 81 del 18 settembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai contribuenti che a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 20 settembre 2023, ci sarà una variazione delle aliquote che sono previste per quanto riguarda il pagamento degli interessi e delle sanzioni in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali oppure in caso di versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria che è stata presa il 14 settembre 2023 da parte della Banca Centrale Europea (BCE) in merito al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

Omesso versamento contributi INPS: ecco la misura degli interessi e delle sanzioni che saranno applicate a partire dal 20 settembre 2023

La decisione di politica monetaria che è stata presa dalla Banca Centrale Europea durante il corso della giornata di giovedì 14 settembre 2023, che abbiamo accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, ha disposto un aumento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) a partire dal 20 settembre 2023.

Questo aumento, nello specifico, che ha portato l’interesse dal 4,25% al 4,50%, prevede delle conseguenze anche per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni civili che sono dovuti nel caso in cui i contributi previdenziali e assistenziali vengono versati in ritardo oppure non vengono proprio versati.

In particolare, ecco quali sono le modifiche che sono state apportate a partire dal 20 settembre 2023 nelle suddette circostanze:

  • il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché l’interesse previsto qualora venga autorizzato lo slittamento della scadenza prevista per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti, è pari al 10,50% annuo, relativamente alla contribuzione del mese di settembre 2023;
  • le sanzioni civili che sono dovute in caso di mancato o di ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, invece, sono pari al 10% annuo (questo importo si ottiene dalla somma tra il tasso del 4,50% e la maggiorazione che deve essere applicata e che è pari a 5,5 punti percentuali).

In caso di evasione, infine, ovvero nei casi che sono disciplinati dall’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, in cui il datore di lavoro non versa intenzionalmente i contributi dovuti, occultando i rapporti di lavoro o le retribuzioni che ha erogato ai lavoratori, la sanzione civile che sarà applicata potrà essere pari al 30%, o comunque in una percentuali pari o inferiore al 60%, dell’importo relativo ai contributi previdenziali e assistenziali che non sono stati versati entro i termini previsti.

Qualora, invece, il datore di lavoro proceda con l’invio in maniera spontanea di una denuncia riguardante la propria situazione debitoria, in un momento precedente rispetto a quello in cui gli viene spedita la notifica oppure entro 12 mesi dalla data in cui costui avrebbe dovuto procedere con il versamento di quanto dovuto, allora sarà applicata una sanzione ridotta rispetto a quella sopra citata.

La stessa percentuale di sanzione civile sarà dovuta anche:

“Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fidato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.”