Sul bonus spettante alle agenzie di viaggio e ai tour operator, il ministero del Turismo ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande che, in origine, aveva termine alle ore 12 del prossimo 22 settembre. Oltre allo slittamento dei termini, il ministero ha provveduto anche ad aggiornare le Faq relative alle imprese richiedenti alle prese con situazioni di riorganizzazione aziendale e altre casistiche di invio della pratica. I bonus sono richiedibili dalle imprese del settore per i cali di ricavi subiti durante il periodo della pandemia. A tal proposito, il ministero del Turismo sta promuovendo un evento in live streaming previsto per il 21 settembre prossimo al fine di agevolare l’invio delle pratiche.

Il calcolo per la richiesta di quanto spettante a titolo di bonus deve essere fatto dalle agenzie di viaggio e dai tour operator tenendo presente il totale delle fatture del periodo pre e post pandemia, nonché il complessivo delle operazioni riguardanti i due periodi.

Bonus agenzie viaggio e tour operator, prorogata la scadenza per la domanda

Il ministero del Turismo ha spostato la scadenza per la presentazione delle domande dei bonus spettanti alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Rispetto al termine di invio delle pratiche fissato allo ore 12 del 22 settembre 2023, la nuova scadenza è quella del 2 ottobre 2023, sempre alle ore 12.

Le pratiche riguardano richieste di sostegni per le imprese interessate, purché danneggiate dai periodi di chiusura e rallentamento delle attività a causa della pandemia. a Tal proposito, per il calcolo di quanto spettante, è necessario far riferimento all’annualità 2019 (pre-pandemia) con l’anno 2021.

Bonus agenzie viaggio, come calcolare l’incentivo spettante?

Nel dettaglio, la determinazione del bonus spettante si calcola come differenza tra:

  • il complessivo delle fatture attive e dei corrispettivi nell’anno 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dell’anno 2021. Per il calcolo di quanto spettante si applicano indici dallo 0,5% al 5% in base a limiti di fatturato inerenti l’anno 2019;
  • l’ammontare delle operazioni relative al 2019 con l’ammontare delle operazioni dell’anno 2021, in parte rappresentanti i corrispettivi e i ricavi del punto precedente. Su questa differenza va applicato l’indice dal 5% al 50% in base ai limiti di fatturato dell’anno 2019.

Contributi turismo, come presentare la domanda?

Sulle modalità di presentazione delle domande del bonus per le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché sulle modalità di calcolo dell’incentivo spettante, il ministero del Turismo ha organizzato un evento in live streaming per la giornata del 21 settembre prossimo, alle ore 12. Nel corso della presentazione, i tecnici del ministero chiariranno, inoltre, i requisiti da possedere per l’invio delle domande, nonché le varie Faq presenti sul portale del ministero del Turismo oggetto di recente aggiornamento.

Infatti, in riferimento all’Avviso pubblico numero 14406 dello scorso 31 luglio, le domande sono state aggiornate il 14 settembre 2023 con nuove funzionalità della piattaforma per l’invio delle pratiche.

Incentivi, ultime novità

Una delle novità relative alle Faq del ministero del Turismo sulla domanda dei contributi per le difficoltà durante il periodo di pandemia riguarda i casi di riorganizzazione aziendale. Infatti, le imprese interessate, per ottenere il bonus, dovranno dimostrare che, nonostante la riorganizzazione aziendale, l’imprese è impegnata nel favorire la propria continuità.

Pertanto, se dopo il 28 marzo 2022 è intervenuta una fusione o una trasformazione deve essere dimostrato il principio della continuità aziendale affinché l’istanza degli incentivi possa essere accolta. Tale situazione opera solo nel caso in cui la data di costituzione dell’agenzia di viaggio o del tour operator sia anteriore al 28 marzo 2022.