Laurea delle professioni sanitarie: con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 1225 dell’11 settembre 2023 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha comunicato quelli che sono i posti disponibili per quanto riguarda l’accesso relativo all’anno accademico 2023/2024.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme qual è il contenuto del decreto del MUR ed, in particolare:
- quali sono i posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2023/2024;
- quali sono gli effetti della programmazione nazionale annuale.
Laurea delle professioni sanitarie: ecco quali sono i posti disponibili per l’accesso relativo all’a.a. 2023/2024
Per quanto riguarda l’anno accademico 2023/2024 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato il numero dei posti disponibili ai fini delle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, i quali, in base a quanto viene disposto dall’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, vengono stabiliti a livello nazionale.
Nello specifico, tali posti disponibili vengono determinati per:
- ogni classe di afferenza;
- tipologia di corso.
I candidati che hanno la cittadinanza in Paesi che si trovano al di fuori dell’Unione e Europea (UE) e che hanno la propria residenza in uno Stato estero, invece, sono stabiliti in base ad un’apposita graduatoria di merito, entro i limiti che sono stati stabiliti sempre da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca per quanto riguarda l’anno accademico 2023/2024.
L’assegnazione dei posti sarà effettuata solo nel momento in cui sarà terminata con un esito positivo la procedura di accreditamento iniziale delle Università che hanno presentato la propria domanda.
“I posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero di cui al comma 2, sono resi disponibili nell’ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all’interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE, residenti all’estero.”
In seguito, il Ministero provvederà a pubblicare un’apposita nota operativa attraverso la quale fornirà alle Università interessate tutte le istruzioni tecniche che riguardano le operazioni sopra citate.
Ecco quali sono gli effetti della programmazione nazionale annuale
I posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per quanto riguarda l’anno accademico 2023/2024 sono stati stabiliti da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e riguardano esclusivamente l’a.a. in corso dal momento che la programmazione nazionale viene decisa annualmente in base alla relativa annualità dell’esercizio finanziario al quale si riferisce.
A tal proposito, però, il MUR specifica che:
“Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l’anno iniziale del corso di laurea, in conformità all’articolo 3 ed all’articolo 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all’esito delle medesime.”
Ad ogni modo, non è possibile prevede dei posti aggiuntivi oltre a quelli che sono stati decisi dalla programmazione nazionale annuale e che sono stati pubblicati all’interno del presente decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, per consentire di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, tenendo fede ai requisiti minimi ed inderogabili che sono stati stabiliti dalle Direttive UE attualmente vigenti in materia.
Questa regola è valida per tutte le Università per quanto riguarda il primo degli anni della durata del corso legale delle lauree in oggetto, a meno che non siano presenti delle sentenze passate in giudicato che disciplinano l’anno accademico in corso.
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