Superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2022 e 2023, ecco come si ripartisce la detrazione fiscale per le rate non cedute e quando si può ricorrere alla diluizione del piano in dieci anni. I chiarimenti sono necessari per i committenti di lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico che siano alle prese con la scelta della cessione dei crediti d’imposta – quando possibile – e l’alternativa della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, unica possibilità rimasta ai contribuenti per i lavori svolti successivamente al 16 febbraio 2023.
Tuttavia, gli interventi agevolati con il superbonus del 110% devono seguire determinate regole sia per quanto riguarda le rate oggetto di cessione del credito d’imposta, sia per gli importi residui con le rispettive quote. A tal proposito, si può fare l’esempio di interventi in bonus 110% con spese pagate sia nel 2022 che nel 2023. Seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate contenute nell’interpello numero 56 del 2022, il committente ha ceduto alle banche le sole rate residue del 2024, 2025 e 2026 per le spese del 2022 con detrazione della prima rata del 2023, mentre per le spese del 2023 la cessione è avvenuta per tutte e quattro le rate (dal 2024 al 2027).
Superbonus 2022 e 2023, ecco come si ripartisce la detrazione per le rate non cedute e quando si può ricorrere ai 10 anni
Un’attenzione particolare deve essere prestata dai committenti dei lavori del superbonus al 110% per le rate residue oggetto della cessione dei crediti. Nel caso sopra indicato, infatti, l’Agenzia delle entrate chiarisce nell’interpello 56 del 2022 che le spese riferite all’anno 2022 possono prevedere la sola detrazione nella dichiarazione dei redditi per la rata 2023, mentre non si può procedere con la cessione del credito.
Ciò deriva dal fatto che lo stato di avanzamento dei lavori non è risultato al 30 per cento necessario per procedere con la cessione. Tale Sal è raggiunto solo nel 2023, ragione per la quale le quattro quote di quest’anno possono essere oggetto di cessione dei crediti d’imposta.
Sulla singola prima rata del 2022 oggetto di detrazione, è possibile anche allungare il periodo di beneficio nelle detrazioni dei redditi dei dieci anni successivi? Il committente potrebbe, in caso positivo, allungare il numero delle quote andando a restringere l’importo della detrazione, in modo da non perdere alcuna eccedenza del bonus rispetto alla sua capienza fiscale.
Superbonus 2022 e 2023, detrazione alternativa a cessione crediti e sconto
L’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 56 del 2022 stabilisce che la cessione del credito d’imposta al 110% può essere esercitata nel caso in cui sia stato raggiunto il 30 per cento di stato di avanzamento dei lavori nell’anno stesso. Per il mancato raggiungimento di questo tetto di interventi, il committente può fruire delle spese del 2022 con la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale sono riferiti i costi sostenuti.
In questa situazione, il committente può riservare alla cessione dei crediti d’imposta le susseguenti quote non fruite con la detrazione fiscale. Pertanto, nel caso in esempio, se la quota del 2022 può essere agevolata con la detrazione fiscale, le rate del 2023, 2024 e 2025 possono essere oggetto di cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022.
Bonus edilizi, come funziona la ripartizione in dieci anni?
In merito alla possibilità di detrazione fiscale in dieci anni, l’alternativa è possibile per le spese sostenute nel 2022 secondo quanto prevede il decreto legge 11 del 2023 che, di fatto, ha limitato la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti d’imposta e allo sconto in fattura.
Scegliere la detrazione nelle dichiarazioni dei redditi dei dieci anni successivi rappresenta una opzione irrevocabile e deve essere esercitata a partire dal modello 730 del 2024 (riferito al periodo d’imposta 2023), e non prima. L’eventuale detrazione in quattro anni deve continuare a essere esercitata, invece, dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento delle spese sostenute.