Elemento perequativo, ecco come aumentano gli stipendi, le pensioni future e il Trattamento di fine rapporto (Tfr) o servizio (Tfs) dei dipendenti del pubblico impiego. Molti dei lavoratori della Pubblica amministrazione stanno ricevendo o hanno già ricevuto gli arretrati per il rinnovo del contratto del triennio 2019-2021. In attesa del nuovo contratto del triennio 2022-2022 – i cui tavoli di trattativa partiranno presumibilmente solo nel prossimo anno – gli stipendi risultano aumentati per effetto di questa voce della busta paga, l’elemento perequativo, già introdotta nel precedente rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione e della scuola per il triennio 2016-2018.
L’entrata in vigore dell’elemento perequativo risale agli incrementi degli stipendi dei dipendenti del pubblico impiego di livello più basso per arrivare agli 85 euro medi minimi, obiettivo del precedente rinnovo dei contratti statali. Nei fatti, la voce si era tradotta in un incremento di 20 euro mensili medi che servivano ad arrivare ad aumenti delle buste paga di 85 euro al mese. L’Aran e i sindacati, nel più recente rinnovo dei contratti statali del 2019-2021, hanno conservato l’elemento perequativo e, anzi, ne hanno fornito una più specifica disciplina, poi chiarita dall’Inps con la circolare 2853 dello scorso 1° agosto.
Aumenti stipendi, pensioni e Tfr dei dipendenti pubblici con l’elemento perequativo
Un’attenzione particolare deve essere posta dai dipendenti del pubblico impiego rispetto all’elemento perequativo ai fini degli aumenti degli stipendi, delle future pensioni e del Trattamento di fine rapporto o di fine servizio (Tfr o Tfs). Infatti, in base alla circolare dell’Istituto di previdenza numero 2853 del 1° agosto 2023, l’elemento perequativo, riconosciuto nel momento in cui sono stati rinnovati i contratti dei vari comparti della Pubblica amministrazione e della scuola nel 2016-2018, è stato confermato anche nel più recente rinnovo dei Ccnl del 2019-2021, entrando a far parte – a tutti gli effetti – della base pensionabile del Trattamento di fine rapporto o di fine servizio (Tfr o Tfs).
Pertanto, come specifica la circolare dell’Inps, l’elemento perequativo entra a far parte del calcolo sia della quota B che di quella C relative alla futura pensione. Ma non solo. Infatti, tale elemento della busta paga entra nei calcoli pure della quota A, costituendo oggetto della maggiorazione del 18 per cento prevista dalla legge numero 177 del 1976.
Ciò avviene perché nel recente rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione dello scorso triennio (2019-2021), l’elemento perequativo è stato inserito all’interno del minimo tabellare, partecipando quindi agli incrementi dello stipendio e delle future pensioni, nonché anche ai fini della buonuscita come base pensionabile.
Stipendi, pensioni, Tfr: le novità dell’ultimo rinnovo
Un ex dipendente del pubblico impiego che sia andato in pensione a cavallo dell’entrata in vigore di questa normativa (ad esempio, a maggio dello scorso anno), ha già ricevuto gli arretrati spettanti sugli stipendi per il ritardato rinnovo del contratto del 2029-2021. Tuttavia, lo stesso neo-pensionato ha diritto a percepire anche l’elemento perequativo nel conteggio della pensione e nel trattamento di fine servizio.
Tale procedura riguarda i comparti della Pubblica amministrazione, tra i quali le Funzioni centrali con decorrenza dal 9 maggio 2022, l’Istruzione e la Ricerca – nel quale rientra la scuola – con decorrenza dal 6 dicembre 2022, le Funzioni locali a partire dal 1° gennaio 2023, e il comparto della Sanità, a decorrere dal 2 novembre 2022.
Pensionati della Pubblica amministrazione, cosa controllare?
L’elemento perequativo entra a far parte dell’imponibile ai fini delle future pensioni. Poiché tale elemento cessa di essere previsto come voce retributiva specifica del precedente rinnovo del contratto del pubblico impiego, a partire dalle date sopra indicate per i singoli rinnovi dei contratti della Pubblica amministrazione, l’elemento perequativo risulta conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini della liquidazione dovuta (Tfr e Tfs), nonché per la contribuzione ex Enam.
Inoltre, ai fini della maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile, l’elemento perequativo si considera valutabile a partire dalle date indicate per il rinnovo dei contratti in quanto conglobato allo stipendio tabellare, nei confronti del quale concorre all’incremento dello stipendio mensile in busta paga.