Si può continuare a lavorare con la pensione di vecchiaia? I limiti di cumulo riguardano, essenzialmente, le pensioni che sono maturate per effetto dei requisiti delle quote, tra le quali la 100, la 102 e la 103 di questi ultimi anni. Tali meccanismi di uscita anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi versati, non consentono di cumulare redditi da pensione con quelli da lavoro, a eccezione di casi del tutto particolari.
Chi è uscito dal lavoro con una di queste quote non può continuare a lavorare fino al compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il limite, quindi, vige nel periodo di prepensionamento, dai 60 o 62 anni richiesti dalla misura, fino ai 67 anni. Poi, però, i pensionati riacquistano la libertà di poter scegliere di continuare a lavorare. Nel caso di lavoro alle dipendenze, il proseguimento deve essere concordato con il datore di lavoro.
Pensione di vecchiaia, si può continuare a lavorare?
È importante conoscere le regole di cumulo delle pensioni con le attività di lavoro. A seconda del canale di pensionamento utilizzato, infatti, si potrà continuare a lavorare o meno. Ad esempio, un lavoratore che è andato in pensione con uno dei consueti canali di uscita previsti dalla legge Fornero (la pensione di vecchiaia o quella anticipata dei soli contributi), può cumulare il trattamento dell’Inps con quello di attività lavorative.
A prevedere la formula di cumulo è la stessa riforma Fornero (legge 214 del 2011) che consente di poter perseguire, contemporaneamente, sia la percezione della pensione che altri redditi derivanti da attività lavorative, sia alle dipendenze che autonome o di impresa. Tali regole vigono a prescindere dall’importo annuale della pensione, dal guadagni della nuova attività lavorative e dalla formula – purché ordinaria della vecchiaia e dell’anticipata contributiva – di uscita dal lavoro.
Ecco cosa avviene ai 67 anni di età o con le uscite anticipate di quota 103
Diversamente, il divieto di cumulo dei redditi da pensione con quelli da lavoro persiste nel caso in cui il lavoratore sia andato in pensione con una delle recenti quote, la 100, la 102 o la 103. In questo caso, infatti, le norme previdenziali prevedono il divieto di continuare a svolgere o intraprendere un nuovo lavoro, alle dipendenze o autonomo.
Nel periodo di prepensionamento – che va dall’uscita anticipata dal lavoro fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia dei 67 anni – il lavoratore può svolgere solo una mera attività di lavoro occasionale, non alle dipendenze e nemmeno configuarabile con la continuità del lavoro autonomo – purché i compensi e ricavi in un anno non superino il tetto di 5.000 euro all’anno.
Pensione vecchiaia continuare lavorare, una scelta del lavoratore e del datore
Cosa avviene, invece, al dipendente di un’impresa privata che voglia continuare a lavorare rimandando il collocamento in pensione? A tal proposito, c’è da dire che non vi sono regole particolari che impongono al lavoratore l’uscita dal lavoro, come avviene per il settore pubblico con il raggiungimento dei limiti di età. Infatti, secondo quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza numero 27425 del 2014, nel settore privato non vi sono cause di estinzione del rapporto di lavoro che operano in via del tutto automatica al raggiungimento dei criteri di pensione o di specifiche età, come avviene con la messa a riposo d’ufficio del settore pubblico.
Tuttavia, tale principio non deve essere confuso con un mero diritto potestativo da parte del lavoratore di continuare a lavorare fino all’età massima di 70 anni. Il principio di base stabilito dalla Cassazione in un’altra sentenza, la numero 17589 del 2015, è che il proseguimento dell’attività lavorativa da parte del contribuente deve essere concordato con il datore di lavoro ed esercito nell’ambito dell’accordo raggiunto.