Come aprire una società agricola in forma Srl o Srls e quali sono le agevolazioni fiscali previste? Per aprire un’azienda agricola, servono determinati requisiti. Inoltre, è prevista una tassazione particolare? In questa piccola guida andremo a esaminare i dettagli su cosa significa aprire una società agricola e quali sono le responsabilità e le caratteristiche principali di questo tipo di azienda.

Come aprire una società agricola: caratteristiche e tassazione

Le leggi fiscali relative alle società agricole hanno subito diverse evoluzioni. Introdotto per la prima volta dalla Legge n. 296/06, il regime speciale è stato abrogato nel 2013, per poi essere ristabilito con la Legge di stabilità 2014. Queste oscillazioni legislative hanno avuto ripercussioni dirette sulle società agricole e sulla loro gestione fiscale.

Diverse società agricole, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono decidere di basare la loro tassazione sul valore catastale. Questa opzione è estesa anche alle società agricole che si occupano esclusivamente di attività come la conservazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli forniti dai soci, con una tassazione sul 25% dei ricavi. Ne parleremo meglio in un paragrafo dedicato.

Amministrazione e responsabilità nella Srl agricola

Una società agricola Srl può essere formata da individui o entità. Tuttavia, per rientrare in questa categoria, deve operare esclusivamente in ambito agricolo o in settori connessi. I soci di una Srl godono di una responsabilità limitata, proteggendo il loro patrimonio personale. La costituzione di questa società richiede un capitale iniziale e diverse regolamentazioni, tra cui una polizza assicurativa o una garanzia bancaria per determinate prestazioni.

La gestione di una Srl agricola può essere centralizzata o distribuita tra i soci. Le decisioni fondamentali, come l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, sono prese dai soci. Tuttavia, in situazioni particolari, potrebbe essere necessario un approccio assembleare. Gli amministratori hanno specifici doveri e responsabilità e possono essere ritenuti responsabili in caso di inadempimenti.

Caratteristiche della Srl semplificata Agricola: come funziona

La Srl semplificata (Srls) offre un’opzione più agile per costituire una società agricola. Alcune delle sue principali caratteristiche includono un requisito di capitale ridotto (anche solo 1 euro), la necessità che tutti i soci siano persone fisiche e una durata illimitata della società. Nonostante queste semplificazioni, è fondamentale che i soci rispettino determinate regolamentazioni e normative.

Come aprire una società agricola: requisiti speciali per la costituzione

Oltre ai requisiti generali, alcune specifiche regole devono essere osservate. Infatti, almeno un componente della società (a seconda della tipologia di società), deve possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Le condizioni per ottenere la qualifica IAP sono stringenti. L’individuo deve:

  • Avere specifiche competenze nel settore agricolo, dimostrate attraverso titoli di studio o esperienza pratica.
  • Dedicare almeno metà del proprio tempo e reddito all’attività agricola. Questa percentuale scende al 25% per società situate in aree montane o svantaggiate.

I vantaggi della qualifica di IAP

La qualifica di IAP non è solo un titolo. Essa permette di accedere a diversi benefici, inclusi sgravi fiscali e esenzioni dall’imposta sull’acquisto di terreni agricoli, che una volta erano riservati solo ai coltivatori diretti.

Come aprire una società agricola nel regime agevolato: beneficiari

Il panorama legislativo italiano prevede misure fiscali specifiche per le società agricole, basate principalmente sul D.M. n. 213/07 e il D. Lgs. n. 99/2004. Queste disposizioni permettono a determinate tipologie di società di beneficiare di agevolazioni nella tassazione basata sul criterio catastale.

Le società che aspirano a questo regime agevolato devono soddisfare particolari requisiti. Questi includono:

Attività principale: le società devono dedicarsi esclusivamente alle attività menzionate nell’articolo 2135 del codice civile, come l’agricoltura, la selvicoltura e l’allevamento.

Denominazione: è obbligatorio includere “società agricola” nella ragione o denominazione sociale.

Tuttavia, alcune società, nonostante rispondano a queste caratteristiche, sono escluse dall’agevolazione. Questo vale per le SPA, SAPA, imprenditori singoli ed enti non commerciali.

La tassazione nella società agricola e l’incentivo del criterio catastale

Nel contesto fiscale, le società agricole possono determinare il loro reddito in due modi:

  • Tassazione tradizionale: calcolata sulla base della differenza tra costi e ricavi.
  • Tassazione catastale: si basa sul reddito catastale dei terreni.

Il regime agevolato proposto dalla Legge n. 296/06 fornisce un meccanismo alternativo per calcolare il reddito, basato sul reddito agrario. Questa modalità, introdotta per promuovere la trasformazione degli imprenditori individuali in società agricole, offre un sistema di determinazione del reddito favorevole.

Il reddito delle società agricole può essere determinato secondo il criterio catastale o con metodi ordinari. L’opzione non cambia la categoria del reddito d’impresa, e le regole contabili rimangono invariate. Nel regime agevolato, i valori fiscali delle attività e passività sono mantenuti costanti.

Inoltre, il regime fiscale su base catastale è opzionale. Per attivarlo, si deve comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA annuale post-esercizio. Una volta scelta, la società è legata al regime per almeno tre anni. Se non comunicata, può comportare sanzioni.

Per beni mobili strumentali, le plusvalenze e minusvalenze accumulate durante l’opzione non influenzano il reddito. Le perdite precedenti all’opzione possono essere dedotte dal reddito catastale, così come le perdite accumulate durante l’opzione.

Regolamentazione IVA nelle società agricole

L’IVA per le società agricole può variare a seconda delle circostanze:

  • Regime di esonero: applicabile alle società con un volume d’affari annuo sotto i 7.000 euro, derivante prevalentemente dalla vendita di prodotti agricoli.
  • Regime speciale: riguarda società con un volume d’affari superiore ai 7.000 euro e che vendono prodotti elencati nella Tabella A, parte I, DPR n. 633/72.
  • Regime ordinario: basato su un calcolo tradizionale dell’IVA, è una scelta opzionale che può essere conveniente a seconda delle spese previste.