Sul superbonus, i contribuenti potrebbero prendere in considerazione la possibilità di ricorrere alle alternative di sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta. Sulle spese effettuate nel 2022 e nel 2023, in particolare, c’è la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale allargata. Lo strumento è disciplinato dal decreto legge 11 del 2023, provvedimento che consente di utilizzare per un periodo di dieci rate annuali, anziché di quattro come finora previsto, la detrazione fiscale. In questo modo, la dichiarazione dei redditi rappresenta una valida possibilità di rientro degli investimenti fatti. A maggior ragione, la detrazione fiscale potrebbe ritornare utile anche nel caso in cui non si riuscisse a vendere il superbonus entro il 30 novembre prossimo, grazie al meccanismo di remissione in bonis.

Tale sistema consente di poter cedere ai soli soggetti a regime controllato (istituti bancari e assicurativi e gli intermediari finanziari) i crediti d’imposta e gli sconti che non sono stati comunicati in vendita all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 31 marzo. Tuttavia, è necessario prestare attenzione a come utilizzare la detrazione su quali quote si possa dividere il bonus per dieci rate annuale di uguale importo.

Superbonus, alternative a sconto e cessione crediti: ecco su quali quote si può fare la detrazione fiscale in 10 rate

L’alternativa alla cessione del credito d’imposta e allo sconto in fattura sulle spese sostenute in regime di superbonus per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, potrebbe essere la detrazione fiscale. Lo strumento consente di rientrare dei costi sostenuti detraendoli nella dichiarazione dei redditi dei prossimi anni. Una prima indicazione arriva dal decreto 11 del 2023, il provvedimento che, di fatto, ha bloccato sconti in fattura e cessione dei crediti: il chiarimento riguarda le modalità e le procedure di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Chi volesse avvalersi di quella allungata a 10 anni dovrà indicarlo nella dichiarazione dei redditi del 2024 che, seppur riferita al periodo d’imposta del 2023, consentirebbe di detrarre le spese del 2022 in via del tutto eccezionale. Diversamente, per i contribuenti che vogliano continuare ad avvalersi della detrazione fiscale in quattro anni, la dichiarazione dei redditi nella quale indicare la prima annualità è quella di quest’anno, ovvero del 2023 per il periodo d’imposta del 2022. Un’attenzione particolare deve essere posta dai contribuenti in merito a quali spese e quote possano essere dichiarate.

Superbonus, alternative sconto cessione dei crediti d’imposta con remissione in bonis entro il 30 novembre 2023

Infatti, come chiarito anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare numero 132123, i committenti dei lavori possono detrarre in dichiarazione dei redditi del 2024 le quote residue dei crediti del superbonus riferite sia al 2022 e anni seguenti, che ai crediti del bonus edilizio del 110% la cui comunicazione sia avvenuta all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre dell’anno scorso. Tale comunicazione riguarda le quote residue sulla prima cessione del credito d’imposta oppure sullo sconto in fattura.

Inoltre, per le spese sostenute nel 2023 è possibile procedere con la detrazione allungata a dieci anni sulle quote residue rispetto alle comunicazioni effettuate all’Agenzia delle entrate nel periodo dal 1° novembre dello scorso anno fino al termine di marzo scorso. In tal caso, i crediti d’imposta possono derivare sia dal superbonus, che dal sismabonus e dal bonus di abbattimento delle barriere architettoniche.

Bonus edilizi, quale soluzione conviene per rientrare delle spese?

Infine, la detrazione fiscale allungata si può utilizzare per rientrare delle spese sostenute anche per una parte della rata del credito d’imposta nelle disponibilità del committente, con la possibilità di esercitare ulteriori piani di rateizzazione sulla restante quota della rata e sugli eventuali crediti che potrebbero essere maturati nel frattempo.

Una volta scelta l’opzione della detrazione fiscale in dieci anni sul superbonus a partire dal 2024 per finire nel 2033, non si può più tornare indietro nella scelta. Quindi, una quota del credito sulla quale dovrà avvenire la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non potrà più essere oggetto di cessione o di applicazione dello sconto in fattura.