Collocamento mirato: con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 154 dell’11 settembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha definito quelle che sono le modalità relative alla realizzazione e alla gestione dell’apposita piattaforma informatica delle buone prassi.

Al contempo, il sopra citato decreto definisce anche le categorie e i criteri per la selezione che viene effettuata da parte del Ministero.

Queste buone pratiche che sono state dettate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dunque, hanno lo scopo finale di apportare dei benefici a quelle persone che sono affette da disabilità e a quei datori di lavoro che sono interessati alle disposizioni riguardanti il collocamento mirato.

Nello specifico, queste buone prassi servono a:

  • diffondere esperienze positive ed efficaci;
  • migliorare gli standard relativi alla gestione del sistema del collocamento mirato;
  • garantire la possibilità di replicare le azioni, le procedure e la progettualità su tutto il territorio dello Stato.

Collocamento mirato lavoratori disabili: ecco le buone prassi definite dal Ministero del Lavoro

Le buone prassi definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fanno riferimento ai principi relativi alle linee guida in materia di collocamento mirato.

Nello specifico, essere devono andare verso una promozione:

  • della rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’INAIL in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo;
  • di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
  • di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità e di definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
  • di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
  • dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.

Collocamento mirato lavoratori disabili: ecco come presentare la proposta di buone prassi

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali è consentito presentare la proposta di buone prassi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto esclusivamente le modalità telematiche, mettendo a disposizione dei soggetti interessati un’apposito format per la compilazione della stessa.

In particolare, per compilare il format bisognerà recarsi presso l’indirizzo web https://servizi.lavoro.gov.it, autenticandosi con l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), oppure utilizzando qualsiasi altro strumento di identificazione che risulta valido in base alla normativa vigente in materia..

Ecco quali sono i criteri per la selezione delle proposte

Una proposta di buona prassi viene considerata, per l’appunto, “buona” nel momento in cui risulta possibile per il soggetto proponente andare a dimostrare:

  • l’efficacia dei risultati conseguiti, sia per quanto riguarda l’aspetto qualitativo che in merito all’aspetto quantitativo;
  • che ci sono delle soluzioni alle problematiche che sono state individuate;
  • la sostenibilità e la replicabilità dell’esperienza. La possibilità di replica della procedura utilizzata, in particolare, deve avvenire nell’ambito dei seguenti fattori:
    • la metodologia;
    • gli strumenti;
    • la tipologia di attività;
    • il numero e la qualità dei casi di successo;
    • la tipologia di organizzazione;
    • le figure coinvolte;
    • ecc…;
  • la significatività e l’innovatività della proposta.

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