Dipendenti pubblica amministrazione: con la pubblicazione della circolare n. 80 del 14 settembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e procedurali per quanto riguarda i nuovi termini relativi alla presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 21 del decreto legge n. 4 del 2019, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, così come modificato dall’art. 21, comma 1 del decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 74 del 21 giugno 2023.
Dipendenti pubblica amministrazione: le istruzioni INPS in merito ai nuovi termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo
Con la precedente circolare n. 93 del 17 giugno 2019 e con i precedenti messaggi n. 2847 del 25 luglio 2019 e n. 4485 del 27 novembre 2020, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni operative per quanto riguarda la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione.
A tal proposito, l’art. 21 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 ha previsto che la domanda doveva essere presentata:
- entro sei mesi dal 29 gennaio 2019 oppure dalla data in cui viene superato il massimale, per quanto riguarda i dipendenti pubblici in servizio al 29 gennaio 2019;
- entro sei mesi dalla data di assunzione oppure dalla data in cui viene superato il massimale, per quanto riguarda i dipendenti pubblici che sono stati assunti a partire dal 30 gennaio 2019.
Nello specifico, l’art. 21, comma 1, del decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche“, ha previsto che:
“All’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo»”.
In base a tutte queste disposizioni, perciò, l’INPS ha riaperto i termini relativi alla presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo, fissando gli stessi:
- al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda i dipendenti pubblici che hanno superato il massimale contributivo entro il mese di aprile dell’anno in corso;
- a 12 mesi dalla data in cui viene superato il massimale contributivo, qualora quest’ultima sia successiva al mese di aprile 2023.
L’Istituto, inoltre, specifica che:
“La nuova disciplina modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo; pertanto, restano fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dall’Istituto, le cui indicazioni rimangono valide nei limiti della compatibilità con la presente circolare.”
Le domande di disapplicazione del massimale contributivo devono essere presentate da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione con modalità esclusivamente telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio che viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS.
LEGGI ANCHE Accertamento sanitario dipendenti pubblici: nuova procedura di domanda all’INPS
LEGGI ANCHE Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici