Pensione di vecchiaia e anticipata a 56 anni di età per i lavoratori con un’invalidità accertata dall’80% e per i non vedenti. Il sistema previdenziale offre benefici speciali per i lavoratori non vedenti, consentendo loro di accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti agevolati rispetto alle disposizioni previdenziali ordinarie. Attualmente, la pensione di vecchiaia richiede il perfezionamento dei 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, i lavoratori non vedenti possono beneficiare di requisiti ridotti e ottenere un assegno più vantaggioso. Esaminiamo nel dettaglio le due opzioni: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata per i lavoratori non vedenti.

Pensione di vecchiaia e anticipata a 56 anni di età

I lavoratori che soddisfano i requisiti sanitari, tra cui la cecità totale o un residuo visivo inferiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, possono accedere al trattamento previdenziale ordinario con requisiti ridotti.

In altre parole, i lavoratori non vedenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, possono richiedere specifiche agevolazioni per la pensione.

Pensione Anticipata: quali vantaggi per i non vedenti

La pensione anticipata ordinaria non prevede agevolazioni particolari per i non vedenti. Pertanto, possono accedere a questo trattamento tutti coloro che hanno accumulato un contributo di 42 o 41 anni e 10 mesi, senza limiti d’età.

Tuttavia, per i lavoratori non vedenti, esiste la possibilità di raggiungere il requisito contributivo in modo più agevole. Secondo le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, della legge 113/1985 e dell’art. 2 della legge 120/1991, per ogni anno di servizio regolarmente prestato presso la P.A. o imprese private, è possibile ottenere 4 mesi di contribuzione figurativa.

Pensione di Vecchiaia a 56 anni di età: ecco come

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 2, della legge 113/1985 e all’articolo 1 della legge 120/1991, richiamando l’articolo 6 della legge 482/1968, i lavoratori affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi possono accedere alla pensione di vecchiaia con condizioni agevolate previste dalla Riforma Amato del 1992, che successivamente non è stata soggetta ai tagli operati dalla Riforma Fornero. L’età minima per accedere a questo trattamento dipende dal fondo previdenziale di appartenenza.

Per coloro che soddisfano questi requisiti, è possibile richiedere la pensione di vecchiaia a 55 anni di età (per gli uomini) o a 50 anni (per le donne), a condizione che siano stati versati almeno 10 anni di contributi (come specificato nella Circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012). Inoltre, è importante notare che i requisiti di età possono essere soggetti ad adeguamenti in base all’aspettativa di vita calcolata dall’ISTAT.

In pensione a 51 anni di età

Fino al 2024, i lavoratori non vedenti dalla nascita o che sono diventati non vedenti prima dell’inizio del loro rapporto di lavoro hanno diritto alla pensione di vecchiaia con i seguenti requisiti anagrafici:

  • 51 anni di età e almeno 10 anni di contribuzione per le donne, con una finestra mobile di 12 mesi;
  • 56 anni di età e almeno 10 anni di contribuzione per gli uomini, con una finestra mobile di 12 mesi.”

Fino al 2024, i requisiti per la pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi sono i seguenti:

  • le donne devono aver compiuto 56 anni di età e accumulato almeno 10 anni di contributi, con una finestra mobile di 18 mesi.
  • gli uomini devono aver compiuto 61 anni di età e accumulato almeno 10 anni di contributi, con una finestra mobile di 18 mesi.

Tuttavia, per i lavoratori non vedenti che rientrano in situazioni diverse o che hanno un accumulo contributivo inferiore a 10 anni, si applicano i requisiti anagrafici stabiliti dalla legge Amato, che prevedono quanto segue:

  • la pensione di vecchiaia viene concessa con 15 anni di contributi a 61 anni di età per gli uomini, ridotti a 56 anni per le donne. In entrambi i casi, è presente una finestra mobile di 12 mesi per l’applicazione dei requisiti.