Pensionati all’estero: con la pubblicazione del messaggio n. 3183 del 12 settembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dato il via alla seconda fase dell’accertamento per l’esistenza in vita per quanto riguarda l’anno 2023 e l’anno 2024.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle precedenti disposizioni che erano state fornite da parte dell’Istituto con il messaggio n. 794 del 23 febbraio 2023.
Pensionati all’estero: le tempistiche e i soggetti coinvolti nella seconda fase dell’accertamento per l’esistenza in vita
Attraverso il precedente messaggio dell’INPS, il quale è stato pubblicato all’interno del proprio sito web durante il corso del mese di febbraio, e del quale ve ne abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso di un recente articolo di approfondimento, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24, l’Istituto ha comunicato quelle che sono le modalità di conduzione e la tempistica relativa alla verifica dell’esistenza in vita per quanto riguarda gli anni 2023 e 2024.
A tal proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni in merito all’avvio della prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che hanno la propria residenza in:
- America;
- Asia;
- Estremo Oriente;
- Paesi scandinavi;
- Est Europa e Paesi limitrofi.
Perciò, con l’attuale messaggio l’INPS ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita che sarà avviata a partire dal mese di settembre dell’anno in corso da parte di Citibank N.A., relativamente ai pensionati che sono residenti in:
- Europa (ad eccezione dei Paesi che erano già interessati dalla prima fase);
- Africa;
- Oceania.
Nello specifico, i pensionati interessati dovranno presentare le attestazioni di esistenza in vita a partire dal 20 settembre 2023 ed entro il termine ultimo del 18 gennaio 2024.
Dopodiché, il pagamento della rata di febbraio 2024 sarà effettuato in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza, qualora l’attestazione non sia prodotta entro la scadenza prevista.
Invece, nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta entro il 19 febbraio 2024, allora il pagamento sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.
Inoltre, l’INPS chiarisce che:
“Al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Per una più agevole individuazione dei Paesi interessati dalla Campagna di accertamento dell’esistenza in vita in oggetto, si allega la lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento (Allegato n. 1).”
Soggetti esclusi dalla seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita
L’INPS ha annunciato anche quelli che sono i criteri di esclusione dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita per quanto riguarda i gruppi di pensionati all’estero.
In particolare, stiamo parlando di:
A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. L’Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e Svizzera, e che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale decisione non riguarda tutti i pensionati residenti in Germania e in Svizzera, ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni;
B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
D) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il Partner d’appoggio della Banca è considerata prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all’atto dell’incasso, l’identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto;
E) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
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