Bonus musica: con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 2991 dell’11 settembre 2023 il Ministero della Cultura (MiC) ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale l’elenco dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta pari al 30% delle spese che sono state sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per quanto riguarda le opere commercializzate durante il corso dell’anno 2022.
Il suddetto decreto del MiC, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 5 del decreto legge del 13 agosto 2021, così come modificato dal decreto legge n. 147 del 30 marzo 2023.
L’avviso che è stato pubblicato da parte del Ministero della Cultura funge da comunicazione in merito al riconoscimento del Tax Credit Musica, senza il bisogno che venga inviata una PEC (posta elettronica certificata) ad ogni soggetto beneficiario.
Senza indugiare ulteriormente, dunque, ecco qui di seguito il contenuto del decreto direttoriale del MiC sull’elenco dei beneficiari del bonus musica.
Bonus musica: il Ministero della Cultura pubblica l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, il decreto
Il decreto direttoriale del Ministero della Cultura che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo ha specificato quelli che sono i soggetti ai quali viene riconosciuto il bonus musica.
A tal proposito, il decreto del MiC ricorda che:
“Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto è riconosciuto, per l’anno 2022, un credito di imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.”
Il credito d’imposta in oggetto può essere utilizzato da parte dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione a partire dal 10° giorno successivo alla data in cui è stato pubblicato il decreto (ovvero dal 21 settembre 2023), in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e con le modalità che abbiamo indicato durante il corso di un precedente articolo di approfondimento, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24.
Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza e le ipotesi di revoca del bonus musica, l’art. 7 del decreto legge del 13 agosto 2021 prevede che:
“Il credito d’imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti, ed è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale.”
Il successivo art. 8, comma 1, poi, dispone che in caso di decadenza o di revoca:
“Il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, avvalendosi del supporto dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità di cui al comma 2.”
Il secondo comma dello stesso articolo legislativo, invece, va a trattare quello che è l’iter attraverso il quale si procede con i controlli, con la valutazione finale e con l’eventuale comunicazione al Ministero della Cultura per quanto riguarda l’indebita fruizione del credito d’imposta in oggetto.
A tal proposito:
“L’Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero della cultura, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all’attività di controllo.”