La chiarezza fiscale è una priorità per ogni lavoratore e datore di lavoro. In particolare, quando ci si riferisce alla indennità aggiuntiva di fine servizio, la corretta interpretazione delle normative fiscali è fondamentale. Queste somme, erogate ai dipendenti al termine del loro rapporto lavorativo, sono spesso fonte di dubbi e interrogativi. L’Agenzia delle Entrate ha fatto luce su alcuni di essi, pubblicando una risposta a un Interpello (il n. 425) lo scorso 8 settembre.

Indennità aggiuntiva di fine servizio: l’intervento dell’Agenzia delle Entrate

Venerdì 8 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di dissipare le incertezze con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 425. In questa occasione, l’ente ha spiegato come determinare l’importo su cui applicare la tassazione, sottolineando la deduzione di 309,87 euro per ogni anno di servizio. Una specifica importante da considerare è l’esclusione di ulteriori riduzioni, poiché non sono previsti versamenti di contributi a carico del dipendente.

Il Fondo di Previdenza del MEF

Il Fondo di previdenza del MEF, creato attraverso il DPR del 17 marzo 1981, n. 211, rappresenta uno dei principali enti interessati da queste disposizioni. Questo fondo, nato dalla fusione di diversi fondi preesistenti, eroga un’indennità aggiuntiva ai propri iscritti al termine del loro rapporto lavorativo con la Pubblica Amministrazione. La domanda sorgeva a seguito di decisioni della Corte di Cassazione che sembravano contrastare con la prassi dell’Amministrazione.

La funzione previdenziale dell’indennità erogata dal Fondo ha portato quindi l’Agenzia delle Entrate a sottolineare la sua natura. L’ente ha chiarito che questa indennità è assimilabile a quella equipollente prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1. Di conseguenza, si applica una tassazione separata e non integrale.

Indennità aggiuntiva di fine servizio: i chiarimenti precedenti dell’Agenzia delle Entrate

Finora, molte aziende si sono attenute alle direttive fornite dalla circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 5 febbraio 1986. Questa circolare prevedeva una tassazione separata su:

  • Indennità simili al TFR, come quelle di buonuscita o fine servizio, seguendo gli articoli 17 e 19, comma 2bis, del TUIR.
  • Altre tipologie di indennità e somme che seguono invece i criteri degli articoli 17 e 19, comma 2 del TUIR. Questa categoria comprende anche i trattamenti supplementari al termine del rapporto lavorativo, calcolati sulla base degli anni di servizio effettivo.

Tuttavia, ci sono state interpretazioni alternative da parte della Corte di Cassazione, che hanno portato ad una serie di contenziosi.

Recentemente, infatti, alcuni hanno contestato l’interpretazione tradizionale, suggerendo che queste indennità dovrebbero essere considerate analoghe al TFR. Dopo aver richiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, è stato chiarito che le indennità in questione, basate sugli anni di servizio, hanno una funzione previdenziale. Pertanto, dovrebbero rientrare nella categoria delle “indennità equipollenti“.

In base ai chiarimenti offerti precedentemente dall’Amministrazione finanziaria, vengono presi in considerazione importi riferiti ad indennità e somme percepite come pagamento unico alla fine del rapporto lavorativo. Sono inclusi emolumenti erogati da Fondi o Casse di previdenza, che potrebbero essere determinati da vari fattori, indipendentemente dall’ente erogatore o dalla modalità di adesione da parte del lavoratore.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

In risposta alle crescenti interpretazioni e dispute, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la sua posizione, evidenziando come l’indennità principale, in relazione al rapporto di lavoro pubblico, dovrebbe essere considerata “equipollente” al TFR e quindi soggetta a tassazione forfettaria.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la posizione della Corte di Cassazione secondo cui le indennità, con funzione previdenziale, sono assimilabili alle “indennità equipollenti” e soggette a tassazione separata. Ciò significa che le deduzioni dovrebbero basarsi sul citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R.

Con queste nuove interpretazioni e conferme, è chiaro che le indennità di fine servizio, e simili, dovrebbero essere tassate separatamente. Questa interpretazione offre una maggiore chiarezza sulle responsabilità fiscali delle aziende e dei lavoratori e sugli importi netti da erogare al termine di un rapporto lavorativo. Come sempre, le aziende e i professionisti dovranno rimanere aggiornati sulle future evoluzioni legislative e giurisprudenziali in materia.