Il lupo perde il pelo ma non il vizio, la Roma Primavera perde 3-0 a tavolino contro i pari età dell’Empoli dopo il ricorso presentato dai toscani. La gara giocata in Toscana lo scorso 3 settembre è finita con una straordinaria rimonta dei giallorossi che hanno vinto per 3-5 dopo essere andati sotto di due reti. Al termine della gara però i padroni di casa hanno notato la presenza non contemporanea sul terreno di gioco di sette giocatori nati nel 2004 e uno nato nel 2003, visto che la regola prevede l’impiego di massimo dei calciatori del 2004 più uno senza limiti di età si è proceduto al ricorso con il risultato della gara che non è stato omologato. Il giudice sportivo si è quindi pronunciato decretando la sconfitta a tavolino per i capitolini e assegnando i tre punti all’Empoli.

La Roma Primavera perde a tavolino

Il 3 settembre scorso andava in scena un big match per il campionato Primavera fra due dei migliori settori giovanili italiani, l’Empoli di Alessandro Birindelli ospitava la Roma di Federico Guidi. Gara combattuta con i toscani che hanno cominciato meglio portandosi sul 3-1 dopo appena mezzora di gioco, il tecnico giallorosso allora decide di effettuare un triplo cambio che cambierà le sorti della partita in campo e fuori. I capitolini infatti riescono a pareggiare entro la fine del primo tempo per poi dilagare nella ripresa fino al 3-5 finale.

Proprio le sostituzioni fatte al 27′ minuto sono state alla base del ricorso presentato dall’Empoli che ha portato alla non omologazione del risultato in attesa del giudice sportivo. I toscani infatti contestano l’impiego totale di sette calciatori nati nel 2004 più un fuori quota senza limite di età contravvenendo l’articolo 8 che prevede un massimo di sei giocatori nati nel 2004 e uno senza limite di età.

La Roma ha quindi trasmesso la propria memoria difensiva sottolineando, in particolare, come non vi sia alcuna norma che impedisca la sostituzione del calciatore “fuori quota” senza limiti di età ammesso dal Regolamento con altro “fuori quota”, anche classe 2004, nella stessa gara, fermo restando che, in quest’ultimo caso, i classe 2004 impiegabili contemporaneamente devono comunque essere non più di sette (6+1).

Ecco un estratto del comunicato del giudice sportivo Alessandro Zampone che spiega la decisione di accettare il ricorso dell’Empoli e rigettare la difesa della Roma:

L’Empoli ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Roma, in conseguenza della sostituzione del calciatore “fuori quota” Louakima (classe 2003) con il calciatore Vektal Martin (classe 2004), violato l’art. 8 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 agosto 2023 della Lega Serie A. Tale norma, infatti, in deroga al limite di età di carattere generale stabilito per la partecipazione dei calciatori alla Competizione (nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto il 15° anno di età), consente alle società iscritte al Campionato Primavera 1 TIM di impiegare sei calciatori nati nell’anno 2004, anche contemporaneamente, e un ulteriore solo calciatore “fuori quota” ossia nato prima del 1° gennaio 2005; in altri termini, con la sostituzione di cui sopra, la Soc. Roma, che aveva schierato dall’inizio della gara il proprio calciatore fuori quota (il calciatore Louakima, poi sostituito), consentendo l’ingresso in campo del calciatore Vektal Martin, classe 2004 – che si andava così ad aggiungere agli altri sei calciatori classe 2004 schierati contemporaneamente dall’inizio della gara – avrebbe impiegato irregolarmente nella gara un secondo calciatore “fuori quota” violando pertanto l’art. 8 del Regolamento del Campionato che disciplina le modalità di partecipazione dei calciatori. Tale violazione, concretizzandosi nell’impiego di calciatore in posizione irregolare, darebbe luogo alla violazione dell’art. 10 CGS, giustificando l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società responsabile.

Il ricorso proposto dalla Soc. Empoli è fondato e merita accoglimento. Risulta quindi evidente la violazione da parte della Soc. Roma della citata disposizione del Regolamento della competizione che consente, per ciascuna gara, come detto, l’impiego di un solo calciatore “fuori quota” da intendersi per tale un calciatore nato prima del 1° gennaio 39/168 2005, anche in deroga al numero massimo dei sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara (si veda la nota diffusa alle Società partecipanti al Campionato Primavera 1 TIM dalla Lega Seria A in data 24 agosto 2023). La violazione della norma del Regolamento determina l’applicazione dell’art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) e all’art. 67 CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, dovrà essere sanzionato con l’ammonizione il Sig. Manuel Marzocca, dirigente accompagnatore della Soc. Roma, per avere consentito l’impiego nella gara in questione di un calciatore che, al momento del suo ingresso in campo, non aveva titolo per prendervi parte