In presenza di determinate situazioni e condizioni viene riconosciuto il subentro nelle case popolari. Non si tratta di un diritto automatico che avviene nel momento in cui si verifica una variazione del nucleo assegnatario originario. Per poter esercitare il diritto, è necessario sempre inviare una formale richiesta all’Ente che gestisce gli immobili pubblici sul territorio.

Ci sono diversi motivi che possono portare alla mancanza dell’assegnatario originario: il decesso, l’abbandono dell’abitazione per separazione e divorzio e così via. Spieghiamo quando può avvenire il subentro e come funziona, tenendo presente che le regole possono cambiare in base ai bandi, alle Regioni e ai Comuni. Chiariamo, inoltre, chi ne ha il diritto.

Come funziona il subentro nelle case popolari

Quando viene meno l’assegnatario originario e al presentarsi di determinate circostanze e condizioni, può sorgere il diritto a subentrare in una casa popolare.

L’assegnatario originario può venire a mancare a causa del suo decesso, per l’abbandono dell’abitazione in caso di separazione o per cessazione della convivenza di fatto. In tutti questi casi, viene riconosciuto il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio. Se riconosciuto, si dovrà effettuare la voltura del contratto di locazione, in modo tale che il subentrante prenda il posto dell’assegnatario originario.

Norme e regole, però, possono variare in base ai bandi e a discrezione dei Comuni o delle Regioni. Il subentro, infatti, può essere anche riconosciuto nei casi di ampliamento del nucleo familiare: si pensi, per esempio, alla nascita di altri figli o alle adozioni.

Subentro case popolari: è un diritto?

Abbiamo appena spiegato che il subentro nelle case popolari è un diritto che sorge al verificarsi di determinate condizioni, stabilite dalle Regioni e dai Comuni.

Solitamente, si dà la precedenza ai componenti del nucleo familiare dell’assegnatario originario che è venuto a mancare. In ogni caso, è sempre necessario verificare il possesso dei requisiti che danno l’accesso alla fruizione degli alloggi pubblici.

Il subentro non è automatico e neppure tacito. Chi ha intenzione di subentrare deve inviare una richiesta all’Ente gestore degli immobili pubblici sul territorio. Se l’Ente non provvede a comunicare l’accoglimento oppure il diniego della richiesta, allora l’interessato può proporre ricorso al giudice civile.

Abbiamo detto che, anche in caso di subentro, è necessario che i richiedenti abbiano tutti i requisiti previsti. Quali sono? I requisiti per ottenere una casa popolare variano in base alle previsioni contenute nei piani di edilizia residenziale pubblica, predisposta dai Comuni.

Periodicamente, gli Enti Locali emanano i bandi di concorso pubblici, nei quali vengono precisati i criteri di ammissione e i punteggi da attribuire per le varie situazioni. Ciò che vogliamo dire è che i requisiti possono variare in base al bando, anche se, solitamente, vengono considerati requisiti preferenziali alcuni stati di disagio fisico o sociale.

Chi ha diritto a subentrare?

Anche in questo caso, il diritto varia in base ai singoli regolamenti. Molti bandi estendono il diritto di subentro anche ai parenti meno prossimi, fino al secondo o al terzo grado. Vengono compresi, quindi, anche gli ascendenti e i discendenti diretti di secondo e di terzo grado e, a volte, gli stessi parenti collaterali.

La casa popolare, comunque, non si può ereditare. Si deve sempre formulare la domanda di subentro all’ente competente.

Cosa fare quando la domanda di subentro non viene accolta

La domanda di subentro necessita di un provvedimento di accoglimento esplicito, così come è stato sentenziato dalla Corte di Cassazione.

Se l’Amministrazione non accoglie la domanda, rigettandola, allora il richiedente può ricorrere al giudice civile e chiedere l’accertamento del proprio diritto.

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