Bonus anti barriere architettoniche con il 75% di agevolazione dei lavori, quali vantaggi spettano nel cambiare il box doccia? L’installazione di una nuova doccia rientra in quegli interventi agevolati che, nella prima parte del 2023, hanno avuto il via libera da parte dell’Agenzia delle entrate nell’applicazione del bonus, non solo come detrazione fiscale ma anche con applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta.

Inoltre, ai sensi di quanto prevede la legge 104 del 1992, il decreto ministeriale 236 del 1989 e il decreto del Presidente della Repubblica 503 del 1996, l’intervento consente di applicare l’Iva agevolata al 4%. In merito all’agevolazione del 75%, il cambio del box doccia, come quelli relativi al rifacimento del bagno, totale o parziale, con la sostituzione dei sanitari, rientra nelle previsioni del decreto del ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 1989, norma in base alla quale devono uniformarsi i lavori agevolati del bonus anti barriere architettoniche.

Bonus anti barriere architettoniche 75%, quali vantaggi nel cambiare il box doccia?

Grazie al bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche del 75% di agevolazione, si possono eseguire lavori di sostituzione parziale o totale del bagno, con rifacimento anche del box doccia e degli altri sanitari. I lavori devono seguire gli adempimenti tecnici previsti dal decreto ministeriale 236 del 1989 del ministero dei Lavori pubblici.

Inoltre, chi esegue questo tipo di interventi con l’agevolazione del bonus anti barriere può rientrare di buona parte delle spese in maniera immediata mediante l’applicazione, da parte dell’impresa fornitrice, dello sconto in fattura. In alternativa, si può cedere il credito d’imposta generato o procedere con la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Bonus anti barriere doccia, quale conviene di più?

Attenzione ai requisiti tecnici richiesti dal decreto ministeriale 236 del 1989. Il principale adempimento si concretizza nel poter garantire la possibilità di manovra di una sedia a ruote per utilizzare i servizi sanitari del bagno. Sempre in merito al muoversi agevolmente nel bagno, i lavori devono garantire che una sedia a rotelle possa accostarsi lateralmente alla tazza e al bidet, alla lavatrice e al lavatoio.

Ulteriore requisito riguarda anche lo spazio frontale del lavoro che deve essere di tipo a mensola. I lavori devono prevedere, inoltre, la dotazione di dispositivi di sicurezza (campanello di emergenza e passamano), nei pressi della vasca e della tazza.

Cessione crediti e sconto in fattura con l’agevolazione del 75%: quando si può?

Fatte le premesse dei lavori agevolati con il bonus di abbattimento delle barriere architettoniche, è necessario constatare che l’agevolazione sta avendo una notevole impennata delle richieste nel rifacimento delle parti in comune dei condomini, ma anche per la sostituzione di infissi, finestre e pavimenti all’interno delle singole unità abitative.

Le imprese fornitrici, dal canto loro, stanno modificando i propri listini degli interventi proponendo il bonus con agevolazione del 75% anche rispetto agli altri bonus (ristrutturazione, ecobonus e altri). Intanto, perché è l’unica agevolazione che ha conservato, per i nuovi interventi, la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura. Inoltre, questa tipologia di bonus rimarrà in vigore ancora fino a tutto il 2025, con implementazione degli interventi previsti grazie ai chiarimenti estensivi dell’Agenzia delle entrate.

Iva al 4%, ecco quando si può applicare

Infine, in merito all’applicazione dell’Iva al 4%, occorre che gli interventi rispondano ai requisiti fissati dalla normativa di riferimento, ovvero al decreto ministeriale 236 del 1989 e al decreto del Presidente della Repubblica 503 del 1996 e siano realizzati sulla base di un contratto d’appalto.

Diversamente, l’acquisto e l’installazione del box doccia, dei sanitari e di quant’altro per il cambio del bagno, è soggetto all’Iva del 10% se il lavoro viene effettuato in un immobile residenziale.