Bonus edilizi e superbonus, cosa succede se un’impresa non termini i lavori già agevolati da cessione crediti e sconto in fattura? È, ad esempio, il caso di un committente che ha sottoscritto un contratto con un’impresa per i lavori agevolati al 110% con previsione di uno sconto in fattura. Potrebbe trattarsi di un immobile del quale il committente ne sia il proprietario, con entrata autonoma.
Avendo iniziato i lavori nella prima parte del 2022, l’impresa ha rispettato i primi due stati di avanzamento degli interventi a settembre e a dicembre, pari al 30% e al 60% del lavoro complessivo. I Sal sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate, costituendo la base sulla quale l’impresa che esegue i lavori possa maturare il credito d’imposta sullo sconto applicato in fattura a favore del committente.
Tuttavia, soprattutto nell’ultimo scorcio di ciascun anno, ci si pone il problema di lavori fermi, cantieri abbandonati e imprese che non completino gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. Cosa fare in questi casi?
Bonus edilizi, cosa succede se un’impresa non termina i lavori già agevolati da cessione crediti e sconto in fattura?
Il committente di lavori agevolati dal superbonus 110% o dai bonus edilizi, nel caso in cui l’impresa fornitrice non completi i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione, deve tutelarsi per non perdere l’agevolazione acquisita con l’esecuzione degli interventi stessi. L’argomento è di grossa delicatezza e attualità, dal momento che molte imprese non riescono a far fronte ai propri impegni per la mancanza di liquidità.
In casi paradossali, le imprese hanno un ampio portafogli di interventi di ristrutturazione da effettuare, ma scarsa liquidità per via del blocco della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura. Ci rimettono anche i contribuenti che, pur avendo trovato un istituto bancario o un altro acquirente del bonus (anche se in questo caso l’applicazione dello sconto in fattura fa in modo da bypassare questo passaggio), rischiano di vedersi annullare il credito per la mancata chiusura degli interventi.
Bonus, impresa lavori da termine: la responsabilità di chi non finisce gli interventi
In situazioni di questo tipo, è bene fare delle precisazioni. Innanzitutto, come chiarisce l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 33 di quest’anno, la stessa si dice estranea ai rapporti privatistici che intercorrono tra il committente (nelle vesti di cedente) e dell’impresa (cessionario). Le questioni che riguardano questi due soggetti in merito al superbonus e ai bonus edilizi, quindi, devono essere risolte all’interno del rapporto. Nel caso specifico, se l’impresa non arrivasse all chiusura degli interventi, il committente dei lavori verrebbe investito della responsabilità pur avendo sostenuto le spese, dal momento che l’Agenzia delle entrate richiederebbe il recupero delle detrazioni fiscali e dei crediti. Le agevolazioni dunque, a questo punto, non spetterebbero più per la mancata chiusura dei lavori. Nel caso in oggetto, il recupero riguarderebbe le spese sostenute per arrivare ai due stati di avanzamento dei lavori (Sal) del 2022.
Senza chiusura cantiere si perde il superbonus spettante
Per salvaguardare la propria posizione in merito alla perdita dei benefici dei bonus edilizi e del superbonus, il committente potrebbe affidare il rimanente dei lavori a un’altra impresa. Quest’ultima prenderebbe il posto dell’impresa inadempiente.
Nel caso in cui tale soluzione non fosse possibile, il committente potrebbe avvalersi del ravvedimento operoso in merito alle maggiori imposte dovute per le detrazioni fiscali che diventerebbero non spettanti per l’inadempimento dell’impresa dei lavori. In tal caso, dovrebbe poi rivalersi civilisticamente sull’impresa stessa e sperare che non fallisca per non vanificare l’azione stessa.
Cosa può fare il committente per tutelarsi?
Inoltre, il committente potrebbe rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate affinché si possa procedere con il recupero dei crediti d’imposta dei quali l’impresa abbia fruito in maniera non corretta per la compensazione con imposte e contributi su bonus non dovuti.
Un ulteriore passaggio da parte del committente, infine, consiste nel fare in modo che eventuali sanzioni a suo carico da parte del Fisco possano essere giudicate inapplicabili. Ciò può avvenire se il committente dimostri che il mancato pagamento dell’imposta sia avvenuto per fatto addebitabile al terzo e che abbia effettuato denuncia all’autorità giudiziaria. In sede civilistica, il committente può agire per dimostrare i maggiori costi sostenuti per l’inadempimento dell’impresa.