Superbonus e cessione del credito: con la pubblicazione della circolare n. 27/E del 7 settembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dal c.d. Decreto Cessioni.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle modifiche che sono state apportate dalle seguenti disposizioni legislative:
- il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 (c.d. Decreto Cessioni), il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 dell’11 aprile 2023;
- l’art. 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2023, di cui l’art. 121 disciplina l'”Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali“;
- altre disposizioni in materia di bonus edilizi.
Superbonus e cessione del credito: ecco quali sono le modifiche che sono state apportate al Decreto Rilancio dal Decreto Cessioni
In seguito ai chiarimenti che erano già stati forniti in precedenza da parte dell’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione delle circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, n. 33/E del 6 ottobre 2022, n. 13/E del 13 giugno 2023 e n. 17/E del 26 giugno 2023, l’amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei soggetti interessati degli ulteriori chiarimenti che vanno a fornire un quadro completo per quanto riguarda tutte le modifiche e tutte le novità che sono state apportate all’art. 121 del Decreto Rilancio da parte del Decreto Cessioni.
Nello specifico, quest’ultima disposizione legislativa ha modificato alcuni aspetti che riguardano lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per gli interventi legati a:
- il Superbonus;
- il recupero del patrimonio edilizio;
- l’efficientamento energetico;
- scopi antisismici;
- il recupero o il restauro delle facciate degli edifici (c.d. bonus facciate);
- l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal proposito, le nuove disposizioni hanno introdotto il divieto di opzione, il quale è andato a ridurre la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il Superbonus, così come anche le altre misure che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, sono delle agevolazioni che possono essere utilizzate sotto forma di detrazione fiscale da parte dei soggetti che sostengono delle spese per effettuare determinate tipologie di lavori.
In alternativa alla detrazione, i soggetti beneficiari possono richiedere anche lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.
L’opzione della quale si intende fruire deve essere comunicata direttamente all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, entro la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui il beneficiario sostiene le spese per le quali ha maturato il diritto alla detrazione.
“Nei casi di opzione di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873).”
Diversamente, l’art. 3, comma 10 octies, del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, ha previsto che:
“Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023“.