Anticipo TFR e TFS: con la pubblicazione della circolare n. 79 del 7 settembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore dei soggetti che sono iscritti presso la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che è stata introdotta a partire dal 1° febbraio 2023.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dalla Direzione Centrale Risorse Umane, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 1, lett. f), del decreto ministeriale n. 463 del 28 luglio 1998 e all’interno della deliberazione n. 219 del 9 novembre 2022.

Anticipo TFR e TFS: quali sono i requisiti necessari per accedere al beneficio? Ecco i soggetti beneficiari e i soggetti esclusi

In seguito alle prime istruzioni operative che erano state fornite da parte dell’INPS, con la pubblicazione del precedente messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023, per quanto riguarda le modalità attraverso le quali i soggetti interessati devono presentare la domanda relativa alla nuova prestazione di Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), l’Istituto ha fornito con questa nuova circolare le nuove istruzioni per richiedere il beneficio.

In particolare, l’anticipo TFR e TFS spetta a coloro che hanno i requisiti per beneficiare di una prestazione di TFS/TFR in merito ad un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi riguardanti:

  • i soggetti che sono titolari di pensione diretta che sono iscritti presso la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • i soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto di ricevere la pensione, ma che sono titolari di un nuovo rapporto di lavoro per il quale sono iscritti presso la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • il personale militare in ausiliaria iscritto presso la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’anticipo TFR e TFS, invece, i seguenti soggetti:

  • il personale in servizio iscritto presso la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • i soggetti che sono titolari di pensione, ma che non risultano iscritti presso la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nel periodo successivo al pensionamento, anche qualora lo siano stati nel periodo in cui hanno prestato il proprio servizio;
  • i soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto di ricevere la pensione che non sono iscritti presso la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nel periodo successivo alla cessazione stessa;
  • il personale militare in ausiliaria che non risulta iscritto presso la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • i soggetti cessati dal servizio che che percepiscono una delle seguenti prestazioni:
    • le pensioni sociali (categoria 077);
    • gli assegni sociali (categoria 078);
    • le prestazioni dedicate agli invalidi civili (categoria 044);
    • le pensioni facoltative (categorie 030 e 031);
    • le pensioni della mutualità (categoria 035);
    • le pensioni dedicate alle casalinghe (categoria 036);
    • le pensioni del soppresso Fondo Spedizionieri (categorie 010, 011 e 012);
    • le pensioni ex Enpao (categoria 076);
    • l’indennizzo spettante in caso di cessazione dell’attività commerciale (categoria 043);
    • gli assegni straordinari di sostegno al reddito (categorie 027, 028 e 029, 127, 128, 198, 199, 200);
    • gli assegni ordinari di invalidità di tutte le categorie;
    • le pensioni dedicate ai superstiti (categorie 003, 006, 009, 014, 017, 020, 023, 034, 072, 075, 084, 087, 090, 093, 172, 215, 218, 221, 224 e 227);
    • le pensioni delle gestioni Sport e Spettacolo (categorie da 201 a 206);
    • l’APE sociale;
    • l’APE volontaria.

Come fare domanda

La domanda per beneficiare dell’anticipo TFR e TFS in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali deve essere inviata dai soggetti che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo esclusivamente con modalità telematiche.

Nello specifico, i soggetti interessati dovranno autenticarsi sul sito web dell’INPS e digitare quanto segue nella funzione “Cerca” presente all’interno della Home Page del Portale:

  • Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
  • Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.