Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate in merito alla sanzione legata alla cessione dei crediti d’imposta dei bonus e del superbonus da comunicare in ritardo entro il 30 novembre 2023. Il meccanismo della remissione de bonis prevede la moltiplicazione delle sanzioni per ogni comunicazione presentata. Quindi, ogni pratica prevede la penalità di 250 euro. 

La novità – che comunque riprende in maniera restrittiva un vecchio dibattito – è emersa dalla circolare numero 27/E dell’Agenzia delle entrate. Il meccanismo della remissione in bonis consente ai contribuenti che abbiano effettuato lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione di poter ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione dei crediti d’imposta in ritardo rispetto alla scadenza originaria del 16 marzo 2023 (poi prorogata al 31 marzo successivo), pagando la sanzione di 250 euro. Tuttavia, le regole della remissione in bonis consente la cessione di crediti e sconti solo a operatori a regime controllato. 

Cessione crediti bonus edilizi entro il 30 novembre 2023: ecco come fare

L’Agenzia delle entrate è intervenuta nella giornata di ieri, 7 settembre, per chiarire il funzionamento dell’istituto della remissione in bonis, relativo alla cessione dei crediti e di sconti legati ai bonus edilizi e al superbonus. Interessati a questo istituto sono tutti i committenti che abbiano sostenuto delle spese per i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione, agevolati dai bonus edilizi, ma che non siano riusciti a comunicare, entro la fine di marzo scorso, l’avvenuta cessione dei crediti d’imposta o il recupero mediante sconto in fattura. 

La legge di conversione del decreto legge numero 11 del 17 febbraio 2023 ha consentito a chi si trovasse in questa situazione di avere un lasso di tempo di otto mesi (fino al 30 novembre 2023) per provvedere all’invio della comunicazione di sconto in fattura o di cessione del credito d’imposta, dietro pagamento di una sanzione di 250 euro e a specifiche condizioni. 

Cessione crediti bonus sanzione di 250 euro per ogni opzione comunicata in ritardo

Il chiarimento principale arrivato nella giornata di ieri dall’Agenzia delle entrate con la circolare 27/E è quello relativo al moltiplicarsi della sanzione di 250 euro per ogni differente tipologia di spesa. Il contribuente si accorge del moltiplicarsi della sanzione dal diverso codice di spesa che richiede, per ognuno, un differente modello di comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate. 

La procedura di comunicazione in regime di remissione in bonis della cessione dei crediti o degli sconti in fattura del superbonus o dei bonus edilizi, prevede la compilazione del relativo modello nel quale, nel campo “A”, il contribuente deve indicare, nella sezione “Tipologia di intervento”, il codice identificativo del lavoro connesso all’opzione scelta (sconto o cessione). 

Superbonus, ultima scadenza per lo sconto 2023

Pertanto, ciascun modello di comunicazione ha un unico codice. In presenza di più interventi, il contribuente deve presentare più modelli. Ciò comporta il rischio di pagare 250 a titolo di sanzione per ciascun modello presentato. Sul punto, quindi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, nella circolare di ieri, che “il contribuente deve pagare un importo di 250 euro per ogni comunicazione di cessione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023”. 

Tra le regole da rispettare in ambito di remissione in bonis, vi è anche quella che la cessione debba essere fatta nei confronti di un soggetto a regime controllato. Ovvero, diversamente dalla scadenza di fine marzo, sono escluse le cessioni verso i privati, mentre si può agire solo nei confronti di istituti bancari, assicurativi e intermediari finanziari. 

La scadenza del 30 novembre 2023 rappresenta, dunque, l’ultima possibilità di cessione dei bonus edilizi sulle spese dello scorso anno. L’alternativa è quella della detrazione fiscale (anche di dieci anni) a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2024.