A settembre, c’è la scadenza del versamento dell’imposta di bollo relativa al secondo trimestre 2023 sulla fattura elettronica. Ma non solo, gli appuntamenti sono due.

Alla fine del mese è fissata la scadenza per il versamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche relative al trimestre aprile-giugno. Termine che, cadendo di sabato, viene rinviato al 2 ottobre 2023.

Entro il 10 settembre, invece, si dovranno effettuare le modifiche all’elenco delle e-fatture, per cui risulta dovuta l’imposta predisposta dall’Agenzia delle entrate.

Fattura elettronica, a settembre doppio appuntamento per il versamento dell’imposta di bollo 2023, la prima al 30 settembre

Doppia scadenza, a settembre per la fattura elettronica. La prima di cui parleremo è quella del 30 settembre 2023, differita al 2 ottobre, che riguarda i contribuenti titolari di Partita Iva che devono versare un importo a titolo di bollo che supera i 5000 euro.

Il limite di 5000 euro di importo, che determina quanto pagare, è stato definito dalla Legge 122/2022, la quale ha anche ridefinito il calendario delle scadenze relative all’imposta di bollo sulle e-fatture.

Infatti, i primi controlli sono già avvenuti durante il mese di maggio. Se l’importo del primo pagamento è inferiore a 5000 euro, allora è stato possibile differire il pagamento al 30 settembre.

I controlli, comunque, riguardano anche il secondo trimestre: in caso di importo complessivo relativo al secondo semestre inferiore a 5000 euro, allora il pagamento può essere rinviato al 30 novembre.

In sostanza, la scadenza del secondo trimestre riprende i calcoli effettuati in precedenza, da sommare all’importo del secondo trimestre dell’anno.

Come sapere le somme esatte da pagare? Si devono consultare i dati predisposti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, modificarli. Chi deve pagare l’imposta entro il 30 settembre? Gli interessati alla scadenza che, in realtà, è differita al 2 ottobre, sono tutti coloro che dovranno versare un importo superiore a 5000 euro per il primo e per il secondo trimestre del 2023.

Come si effettua il versamento?

  • Utilizzando il Modello di pagamento unificato F24;
  • Indicando sul portale Fatture e Corrispettivi il proprio Iban, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto.

Ricordiamo, infine, che in caso di omesso versamento, l’Agenzia delle entrate provvederà ad inviare al contribuente una comunicazione telematica via Pec. Nella comunicazione, l’ente riporterà l’importo da pagare, comprensivo degli interessi e della sanzione ridotta di 1/3 per effetto dell’applicazione del ravvedimento operoso.

Modifiche entro il 10 settembre

Sul portale Fatture e Corrispettivi sono disponibile due elenchi: A e B. Nello specifico, l’elenco A non è modificabile, mentre l’elenco B è modificabile.
L’elenco A contiene gli estremi delle e-fatture e dei documenti elettronici emessi per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso gli operatori stranieri.

L’elenco B, invece, contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento al bollo, ma che non riportano l’indicazione prevista.

Entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, gli elenchi vengono messi a disposizione dei contribuenti. Cosa deve fare il contribuente? L’interessato non deve far altro che verificare i dati inseriti e, se necessario, integrarli. Ovviamente, si potranno modificare solo i dati contenuti nell’elenco B.

Come abbiamo anticipato, l’elenco B sarà modificabile online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, solo fino al 10 settembre. Sottolineiamo che, nell’elenco B, sono contenute le fatture per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo. Entro il 20 settembre, l’Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare il calcolo dell’importo da pagare, secondo i dati a disposizione.

Leggi anche: Fattura elettronica 2024: tutte le novità, ecco cosa cambia per i forfettari esenti e Esonero fattura elettronica: chi è ancora esente e fino a quando