L’ambito della fiscalità nei contratti pubblici è recentemente stato oggetto di aggiornamenti. Tra le modifiche più rilevanti, troviamo quelle relative all’imposta di bollo, su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni con una circolare recente. Infatti, il 28 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una Circolare significativa che getta luce sulla normativa riguardante l’imposta di bollo applicabile ai contratti pubblici. Questa Circolare ha lo scopo di fornire dettagli sul nuovo Codice dei contratti pubblici, istituito dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Con l’introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici, sono quindi emerse importanti novità riguardo la tassazione dei contratti pubblici. Ecco quali sono le nuove regole, con i chiarimenti sugli aspetti essenziali da considerare nel contesto della gestione fiscale dei contratti pubblici.

Imposta di bollo contratti pubblici 2023: origini dell’aggiornamento e fondamenti normativi

La normativa che regola l’imposta di bollo sui contratti pubblici ha subito un cambiamento importante con il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, noto come “Codice dei contratti pubblici“. Questo decreto si allinea alle direttive europee 2014/24/UE e 2014/23/UE e rappresenta un’attuazione della legge del 21 giugno 2022, n. 78.

Campo di applicazione delle nuove regole

La circolare 22/E del 28 luglio 2023 ha evidenziato che i cambiamenti principali riguardano le modalità di calcolo e pagamento dell’imposta di bollo. Questa tassa, in particolare, subisce una revisione significativa nel contesto dei contratti pubblici. La nuova modalità, infatti, sostituisce i vecchi criteri di calcolo per tutti gli atti legati alla selezione ed esecuzione di un appalto pubblico.

Nonostante queste novità, alcune circostanze rimangono invariate. Ad esempio, le regolamentazioni tradizionali si applicano ancora alle fatture e ad altri documenti specifici. Allo stesso modo, gli operatori economici che partecipano alla selezione del contraente devono ancora seguire le regole precedenti fino al momento della firma del contratto.

Inoltre, è stato introdotto un sistema digitale per semplificare il pagamento, rendendo possibile il versamento dell’imposta di bollo tramite modalità telematiche.

Imposta di bollo contratti pubblici: i punti chiave della circolare AdE

L’Agenzia delle Entrate, con la citata circolare n. 22 del 28 luglio 2023, ha pertanto approfondito diversi aspetti:

  • Ambito applicativo: l’imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici deve essere calcolata sul valore del contratto al netto dell’IVA. Oltre a ciò, per quanto riguarda le fatture e altri documenti regolamentati dal DPR 26 ottobre 1972 n. 6428, il calcolo e il versamento restano invariati.
  • Soggetti responsabili del versamento: l’aggiudicatario del contratto pubblico è il responsabile principale per il pagamento dell’imposta. Tuttavia, è prevista una solidarietà passiva in caso di mancato pagamento o sanzioni.
  • Metodo di versamento telematico: l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo sistema di versamento telematico. Questo passaggio è stato facilitato con l’utilizzo del modello F24 ELIDE. L’obiettivo è di semplificare e velocizzare le procedure.
  • Decorrenza delle nuove norme: è fondamentale notare che le nuove regolamentazioni sono operative per i procedimenti avviati dal 1° luglio 2023.

Chi deve versare l’imposta di bollo: chi paga e quando

È fondamentale capire che l’imposta di bollo si calcola sulla base del valore contrattuale, escludendo l’IVA. Inoltre, per determinare l’importo esatto, si fa riferimento alla Tabella A presente nell’Allegato I.4, che stabilisce varie fasce di importo del contratto e le corrispettive imposte. Ad esempio, contratti sotto i 40.000 euro sono esenti, mentre quelli tra 40.000 e 150.000 euro sono soggetti a un’imposta di 40 euro. Lo schema è il seguente:

La circolare introduce un sistema a scaglioni basato sull’importo del contratto, determinando così l’ammontare dell’imposta di bollo. I diversi scaglioni previsti sono:

  • Contratti tra 40 mila e 150 mila euro: 40 euro.
  • Contratti tra 150 mila e 1 milione di euro: 120 euro.
  • Contratti tra 1 e 5 milioni di euro: 250 euro.
  • Contratti tra 5 e 25 milioni di euro: 500 euro.
  • Contratti oltre 25 milioni di euro: 1000 euro.
  • Contratti sotto i 40 mila euro sono esentati.

Il valore da considerare per il calcolo è l’importo totale del contratto esclusa l’IVA.

L’aggiudicatario, ovvero il vincitore dell’appalto, ha la principale responsabilità del pagamento. Tuttavia, la Circolare introduce un elemento di solidarietà passiva, indicando che in certe circostanze, anche altre parti possono essere ritenute responsabili.