ISCRO: con la pubblicazione del decreto del 24 marzo 2022, recante “Indennita’ straordinaria di continuita’ reddituale e operativa (ISCRO)“, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 92 del 20 aprile 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha definito quelli che sono i criteri e le modalità di definizione e di finanziamento per quanto riguarda i corsi di formazione destinati ai lavoratori che beneficiano dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).

Il suddetto decreto del MLPS, in particolare, fa riferimento e dà attuazione alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1, commi da 386 a 401, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”;
  • il decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, recante Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
  • il decreto del 5 gennaio 2021, pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
  • l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

ISCRO: ecco quali sono i criteri di definizione dei corsi di formazione per le partite IVA

I lavoratori che hanno tutti i requisiti necessari per beneficiare dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) devono svolgere al contempo dei percorsi di aggiornamento professionale, i quali servono per:

  • il mantenimento e l’aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che possiede il titolare dell’indennità, in modo da potersi adeguare a quelli che sono i cambiamenti relativi alla domanda settore di mercato all’interno del quale il lavoratore opera;
  • l’acquisizione di un livello di conoscenze, di abilità e di competenze migliore rispetto a quello che il titolare dell’indennità possedeva in precedenza.

ISCRO: ecco quali sono le modalità di definizione dei corsi di formazione per le partite IVA

In base ai criteri di definizione dei corsi di formazione per le partite IVA che abbiamo visto durante il corso del precedente paragrafo, le Regioni e le Province autonome hanno il compito di provvedere alla definizione dei percorsi di aggiornamento professionale.

Nello specifico, le modalità di definizione, nonché i requisiti in merito alla validità dei percorsi, vengono definiti da parte delle Regioni e delle Province autonome in accordo con le associazioni professionali.

I requisiti per la validità dei corsi di formazione per le partite IVA, in particolare, vengono definiti in base a:

  • l’assolvimento dell’impegno formativo;
  • la possibilità di applicare gli insegnamenti che sono stati appresi da parte del lavoratore a quanto previsto dal Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale che vengono effettuati da parte dei soggetti che beneficiano dell’indennità ISCRO che vengono stabilite da parte delle Regioni e delle Province autonome sono comunicate all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro).

Come funziona l’iter per iscriversi ai percorsi di aggiornamento professionale?

“Le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un’area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.

La domanda di ISCRO, presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

I beneficiari dell’ISCRO, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda contattano i centri per l’impiego, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro il termine di 90 dalla medesima data per la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015.”