Assegnazione e cessione agevolata: con la pubblicazione di un comunicato stampa durante il corso della giornata di giovedì 31 agosto 2023 il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio, ha richiesto la proroga dei termini relativi alle assegnazioni, alle cessioni e alle trasformazioni agevolate.
La richiesta da parte del CNDCEC di prorogare la scadenza dal 30 settembre al 30 novembre dell’anno in corso è avvenuta attraverso la presentazione di una lettera del presidente nazionale della categoria al viceministro dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme il contenuto della lettera con la quale il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) lo slittamento del termine ultimo per consentire ai contribuenti di beneficiare dell’accesso alle disposizioni agevolative.
Assegnazione e cessione agevolata: la lettera del presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) al viceministro dell’Economia e delle Finanze
Attraverso una lettera il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio, ha chiesto al viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, di concedere ai contribuenti un maggior termine ai fini del perfezionamento delle operazioni relative a:
- l’assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci;
- la trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.
Tale possibilità è stata introdotta dalle disposizioni che sono contenute all’interno della Legge di Bilancio 2023, la quale ha fissato per il 30 settembre dell’anno in corso il termine ultimo per accedere alle sopra citate agevolazioni.
Con la richiesta giunta al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) da parte del CNDCEC, ora, i commercialisti vorrebbero uno slittamento della scadenza al 30 novembre 2023.
A tal proposito, ecco qui di seguito il contenuto della lettera che è stata inviata da Elbano de Nuccio a Maurizio Leo:
“Molti dei nostri Iscritti che, evidentemente, sono parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, ci segnalano che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine del 30 settembre prossimo, attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, rischia di precludere a numerosi contribuenti la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative.
Da qui la richiesta di valutare la concessione di un maggior termine che potrebbe essere quello del 30 novembre 2023, data entro la quale perfezionare gli atti e, al fine di non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica, versare l’intero importo delle imposte sostitutive dovute.
Una proposta che risponde all’obiettivo di far produrre pienamente alla norma gli effetti per i quali è stata emanata e che, al contempo, non inciderebbe sulla prospettiva di gettito per l’anno finanziario in corso, anzi, con ogni evidenza, consentirebbe la riscossione di maggiori imposte sostitutive“.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2023?
L’assegnazione e cessione agevolata è disciplinata dall’art. 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022.
Nello specifico, il comma 100 del suddetto articolo legislativo prevede che:
“Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.”
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