Riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche: con la pubblicazione della circolare n. 78 del 1° settembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’applicazione della convenzione che è stata stipulata tra l’Istituto e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE DATORIALE “SMARTJOB PRO” ai fini della riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 485 dell’11 agosto 1972.

Riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche: ecco quali sono i pensionati che possono rilasciare la delega

In base a quanto viene disposto dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 23 octies del decreto legge n. 267 del 30 giugno 1972, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 485 dell’11 agosto 1972, l’art. 1 della convezione che è stata stipulata tra l’INPS e SMARTJOB PRO individua quelli che sono i soggetti che hanno la possibilità di versare i contributi sindacali dovuti attraverso la trattenuta sulla propria pensione.

Nello specifico, ecco quali sono i soggetti che possono rilasciare la delega personale volontaria:

  • i titolari di pensione diretta;
  • i titolari di pensione indiretta;
  • i titolari di pensione di reversibilità.

Sono esclusi dalla possibilità di poter utilizzare tale servizio, invece, i soggetti che sono titolari di pensione o assegno sociale.

Riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche: le modalità di rilascio della delega all’INPS

I pensionati che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, quindi, hanno la possibilità di autorizzare la trattenuta sulle proprie prestazioni pensionistiche mediante il rilascio di un’apposita delega all’INPS.

Questa delega, in particolare, può essere rilasciata all’Istituto attraverso l’utilizzo di un apposito modulo che viene messo a disposizione dei pensionati e che consente loro di autorizzare il trattamento dei dati personali, in base a quanto viene previsto all’interno delle disposizioni che sono contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante:

“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La delega alla riscossione dovrà essere firmata da parte del soggetto titolare della pensione e dovrà contenere al suo interno l’indicazione relativa agli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

La procedura in merito alla presentazione e alla decorrenza della delega differisce a seconda del fatto che il soggetto che autorizza l’INPS sia o meno già titolare del trattamento pensionistico.

Per approfondire nel dettaglio le modalità da attuare, si rimanda a quanto previsto dall’art. 4 della convenzione tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE DATORIALE “SMARTJOB PRO”.

Importi

L’importo del contributo sindacale, il quale è presente all’interno della delega alla riscossione, varia in base all’ammontare della pensione mensile che viene erogata da parte dell’Istituto, comprensiva della tredicesima, ma ad eccezione dei trattamenti familiari e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Nello specifico, ecco qui di seguito le percentuali dell’importo lordo delle singole rate delle prestazioni pensionistiche:

1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.