Danno biologico: con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 105 del 2 agosto 2023, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), è stata disposta la rivalutazione degli importi per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico.

Tale rivalutazione, nello specifico, è stata presa in base a quanto è stato previsto all’interno della deliberazione n. 116 del 15 maggio 2023 del Consiglio di amministrazione dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ed ha iniziato a produrre i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2023.

Il suddetto decreto del MLPS, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti n materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • il decreto ministeriale del 12 luglio 2000, recante “Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; “Tabella indennizzo danno biologico”; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”;
  • il decreto del 27 marzo 2009, il quale è stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);
  • il decreto del 14 febbraio 2014, il quale è stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);
  • il decreto del 23 aprile 2019, il quale è stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • il decreto n. 143 del 2 agosto 2022, il quale è stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
  • la legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
  • il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
  • la legge n. 247 del 24 dicembre 2007, recante “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
  • il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • l’art. 1, comma 129, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014);
  • la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016);
  • il decreto del MLPS del 23 settembre 2016, recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 303, legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente la rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 38/2000”.

Danno biologico: rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, il decreto del Ministero del Lavoro

Ecco qui di seguito il contenuto del recente decreto che è stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla rivalutazione degli importi relativi alle prestazioni economiche per danno biologico da infortunio sul lavoro o malattia professionale:

“Gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico, di cui alla delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in data 15 maggio 2023, n. 116, sono rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2023, nella misura dell’8,1%.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.”

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