Sospensione contributi INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3035 del 31 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle nuove istruzioni per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di sospensione dei versamenti dei contributi e degli adempimenti informativi dovuti, in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito a partire dal 1° maggio 2023 la Regione Emilia Romagna e alcuni Comuni situati nelle Marche e in Toscana.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, nonché alle precedenti istruzioni che sono state fornite da parte dell’Istituto con la pubblicazione della precedente circolare n. 67 del 20 luglio 2023.

Sospensione contributi INPS: le nuove istruzioni sulla presentazione della domanda da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli

Con il messaggio che è stato pubblicato durante il corso della giornata di ieri, giovedì 31 agosto 2023, l’INPS ha fornito delle ulteriori istruzioni in merito alla presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, al fine di poter beneficiare della sospensione dei termini relativi al pagamento dei contributi e degli adempimenti informativi, la quale è stata introdotta dal decreto legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023.

Queste nuove istruzioni operative, nello specifico, vanno a sostituire in maniera parziale quanto era stato precedentemente disposto da parte dell’Istituto all’interno della circolare n. 67 del 20 luglio 2023.

A tal proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che:

E’ necessario inoltrare apposita istanza tramite il “Cassetto previdenziale per aziende agricole” e il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione) a decorrere dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023.

A parziale modifica di quanto indicato con la citata circolare n. 67/2023, l’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata dai contribuenti legittimati a usufruire della sospensione in oggetto, a decorrere dal prossimo 1° settembre 2023 e fino al 30 settembre 2023, con le seguenti modalità:

  • datori di lavoro agricolo che assumono manodopera, tramite il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione” > “Crea istanza AG”;
  • lavoratori agricoli autonomi, tramite il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

Cosa prevedeva il Decreto Alluvione?

L’art. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” e pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2023, ha introdotto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi.

A tal proposito, il sopra citato articolo legislativo ha disposto a partire dal 1° maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023 la sospensione dei contributi INPS e dei premi INAIL per coloro che avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa in uno dei territori che sono stati colpiti dall’alluvione.

Tali soggetti, nello specifico, hanno potuto beneficiare e possono beneficiare di una sospensione dal pagamento dei contributi e degli altri adempimenti previsti, senza dover andare a pagare poi anche gli interessi e le sanzioni che sarebbero normalmente previsti dalla legge.

“I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonche’ agli atti previsti dall’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.”