Bonus, superbonus e sconti edilizi, occorre prestare attenzione al tetto di spesa annuale su interventi e lavori. Infatti, con l’approssimarsi della fine dell’anno, molti committenti stanno già programmando di inviare un nuovo titolo edilizio per sfruttare le agevolazioni di altri bonus minori ed effettuare nuovi lavori. Ma, in questa programmazione, è necessario considerare i limiti di spesa, soprattutto nel momento in cui si passi da lavori di un superbonus a un altro sullo stesso immobile, o da un bonus ordinario minore a un altro.

La regola generale, chiarita dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del Piemonte con il messaggio 901 349 del 2022, vuole che per tutti i bonus, se si comincia un nuovo lavoro, spetti un nuovo tetto di spesa. Tuttavia, deve essere in ogni modo rispettato il limite nel medesimo anno di lavori.

Bonus, superbonus e sconti edilizi: ecco come considerare il tetto di spesa annuale

Attenzione, quindi, a come considerare i tetti di spesa annuale e di interventi nel caso in cui si utilizzino più bonus edilizi o si passi da un superbonus a un altro per agevolare gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico sullo stesso immobile. In generale, se si passa da un bonus a un altro prevedendo un nuovo intervento, spetta un ulteriore limite di spesa. Quest’ultimo, qualora non diversamente previsto, è fissato in 96mila euro per intervento. Tale limite deve essere considerato, tuttavia, anche nel caso della singola annualità, come chiarito dall’Agenzia delle entrate del Piemonte.

La situazione è quella che vede, su uno stesso immobile e nello stesso anno, l’alternarsi di interventi agevolati, già iniziati negli anni scorsi. Nel caso in cui si inizino altri lavori agevolati, il tetto massimo annuale di 96mila euro per il bonus ristrutturazione, oppure per il bonus sisma, sia nella versione ordinaria che super, non deve essere superato. Secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 15/E del 2003, il tetto sui bonus edilizi deve essere considerato come tale sia nel caso di interventi (anche di più anni) effettuati sullo stesso immobile, sia come limite all’anno per la singola unità.

Bonus, superbonus e sconti edilizi, qual è il tetto dei lavori che si possono fare?

Sulla base di questo chiarimento, pertanto, se sullo stesso immobile e nello stesso anno viene ultimato un lavoro agevolato da un bonus e se ne inizia uno nuovo, i costi che il contribuente ha già sostenuto nell’arco dell’anno a chiusura del precedente bonus vanno a restringere il tetto di costi sostenibile per la restante parte dell’anno, considerando l’importo massimo ammissibile pari a 96mila euro.

Tale limite non si applica nel caso in cui i lavori possono considerarsi come “autonomi”, ovvero non di prosecuzione di lavori precedenti, al netto del fatto che, in ogni modo, il tetto di spesa ammissibile rimane fissato, per l’anno, in 96mila euro.

Agevolazioni, come considerare i lavori fatti in anni diversi o nello stesso anno?

Nel caso dell’alternanza di lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazioni del superbonus, il concetto è uguale. I limiti di costi previsti fanno riferimento sia alla stessa unità immobiliare che all’arco temporale dell’anno. Pertanto, se l’alternarsi dei bonus riguarda la stessa unità immobiliare il tetto di spesa da applicare è il medesimo, mentre cambia nel caso in cui si inizi un nuovo intervento che necessita, tuttavia, di una nuova e apposita istanza edilizia, sia sulla stessa unità immobiliare che su una differente.

Tale regola vale solo se il subentro dei nuovi lavori avviene in un anno differente rispetto ai precedenti interventi. Nel caso di concomitanza delle spese sostenute per il vecchio e il nuovo lavoro, il limite di spesa è sempre il medesimo.