Il 30 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso due importanti risposte (nn. 422 e 423) in relazione alla rigenerazione del credito IVA. Queste risposte offrono nuove prospettive rispetto all’argomento, nel contesto della procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, come delineato dall’articolo 1, comma 186, della Legge n. 197 del 2022. Con la chiusura imminente, prevista per il 30 settembre 2023, è fondamentale avere chiarimenti adeguati e l’Agenzia ha risposto sciogliendo diversi nodi sulla questione e chiarendo due aspetti prevalenti.

Rigenerazione credito Iva e liti pendenti: i benefici della definizione agevolata

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti novità in termini fiscali. Una delle principali misure è la “tregua fiscale“, che offre l’opportunità di definire le liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa definizione si applica indipendentemente dallo stadio di giudizio, persino se sono arrivate in Cassazione.

La definizione agevolata rappresenta un’opzione vantaggiosa per chi vuole chiudere velocemente contenziosi con l’amministrazione fiscale. Essa consente di risolvere le liti pagando un importo ridotto, equivalente al 90% del valore della controversia. L’essenza di questa misura, come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2023, è che la definizione si realizza con la presentazione di una domanda e con il versamento dell’importo dovuto.

La questione principale posta è se attraverso la definizione agevolata delle controversie in sospeso si possa rigenerare un credito IVA. Secondo quanto riportato dalla risposta all’interpello numero 422 del 30 agosto 2023, si è stabilito un chiaro itinerario per i contribuenti.

Rigenerazione credito IVA: cosa significa

Abbiamo visto che una delle principali questioni sollevate dai contribuenti riguarda la possibilità di rigenerare il credito IVA attraverso la definizione agevolata. Il concetto di “rigenerazione” si riferisce al diritto del contribuente di riportare un credito IVA che era stato precedentemente contestato.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso risposte a specifici interpelli, ha illustrato la procedura corretta. Se un’impresa decide di avvalersi di questa opzione, essa deve prima pagare l’importo dell’IVA contestata, poi rinunciare al contenzioso relativo all’IVA e, infine, aderire alla definizione agevolata limitandosi alle sole sanzioni e interessi. Questo procedimento, come suggerito dal quadro normativo, consente di separare la controversia principale dall’eventuale penalità e interessi.

Rigenerazione credito IVA tramite definizione agevolata liti pendenti: si può fare?

Pertanto, un contribuente può rigenerare un credito IVA che sia stato oggetto di un’azione di recupero, ma solo in riferimento alle sanzioni associate alla tassa e agli interessi, a condizione che l’imposta dovuta venga versata separatamente. Questo significa che la definizione agevolata deve essere selezionata esclusivamente per le penalità e gli interessi. Se si segue questa procedura, il credito può essere riportato nel rigo VL40 del modulo IVA, come delineato nella risposta n. 422.

Il caso specifico

Nel contesto presentato, una società ha ricevuto una notifica in cui è stato recuperato il credito fiscale usato impropriamente nel 2020. Dopo aver contestato questa decisione, la società ora cerca di risolvere la disputa utilizzando la definizione agevolata delle “liti tributarie pendenti” al 1° gennaio 2023. Essa si chiede:

  • Se, attraverso la procedura di adesione e versando il 90% del valore contestato, può riportare l’intero credito contestato nel rigo VL40 del modulo IVA.
  • In caso di pagamento rateale, quando avrebbe diritto a riutilizzare il credito.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Riguardo alla prima domanda, la società può effettivamente riportare l’intero credito contestato nel rigo VL40 del modulo IVA, ma solo dopo aver versato l’imposta dovuta separatamente e aver scelto la definizione agevolata specificamente per le penalità e gli interessi.

Per quanto riguarda la seconda domanda, il diritto di riutilizzare il credito emerge solo una volta completato l’integrale versamento dell’importo dovuto, cioè dopo l’effettuazione dell’ultima rata.