Tassazione mance: con la pubblicazione della circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’interpretazione relativa alla tassazione delle mance che vengono percepite da parte del personale che opera presso le strutture ricettive e presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, la quale è stata redatta da parte della Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197 del 29 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
I sopra citati commi della Legge di Bilancio 2023, nello specifico, hanno introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale una nuova modalità di tassazione delle somme di denaro che vengono percepite da parte dei lavoratori dipendenti.
Si tratta di un’imposta sostitutiva per le somme che vengono erogate a titolo di liberalità da parte dei clienti, ovvero le mance, le quali possono essere corrisposte ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991) che operano nel settore privato, attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti di pagamento:
- denaro contante;
- pagamenti elettronici.
Tassazione mance: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione dell’imposta sostitutiva
In base a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 51, comma 1, del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale è stato approvato mediante la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986:
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
A tal proposito, le previsioni normative alle quali abbiamo fatto riferimento durante il corso del precedente paragrafo hanno introdotto una nuova tassazione sulle somme di denaro che vengono percepite da parte dei lavoratori che operano presso le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Nello specifico, i sopra citati commi da 58 a 62 della Legge di Bilancio hanno introdotto:
“Un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”.
Questa nuova imposta, dunque, si applica anche alle mance che vengono erogate da parte dei clienti ai lavoratori che sono impiegati presso le imprese del settore privato di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991, a patto che questi ultimi:
- siano titolari di un rapporto di lavoro presso un’impresa che opera nel settore privato e in uno specifico comparto economico;
- abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente di importo pari o inferiore a 50.000 euro durante l’anno, anche se derivano da rapporti di lavoro differenti;
- non abbiano presentato una rinuncia scritta per quanto riguarda la decisione di aderire alla tassazione sostitutiva.
Importi e limiti
Per quanto riguarda gli importi e i limiti che riguardano l’imposta sostitutiva che si applica sulle mance dei lavoratori dipendenti che operano nel settore privato, il comma 58 dell’art. 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2023) prevede che:
“Le mance elargite dai clienti ai lavoratori a mero titolo di liberalità – anche attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.”
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