Il nuovo Supporto per la formazione e il lavoro spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia dato le dimissioni volontarie oppure stia svolgendo un’occupazione? Sono due domande che vanno nel senso contrario e che hanno risposte del tutto opposte. Infatti, molti sono i limiti per chi presenti domanda dell’indennità che prende il posto del Reddito di cittadinanza e abbia rassegnato le dimissioni da lavoro.
Contrariamente, sono incentivati i richiedenti che abbiano un lavoro ma entro certi limiti di reddito e di Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Ecco, dunque, come fare a presentare domanda all’Inps per il Supporto per la formazione e il lavoro nel caso in cui si ricada in una delle due situazioni.
Supporto formazione e lavoro, spetta l’indennità in caso di dimissioni?
Il Supporto per la formazione e il lavoro non si può richiedere nel caso di dimissioni volontarie da un precedente lavoro, lasciato negli ultimi dodici mesi. Pertanto, chi si dimetta da un posto di lavoro in maniera volontaria non può richiedere immediatamente il nuovo supporto che prende il posto del Reddito di cittadinanza. A chiarirlo è l’Istituto di previdenza nella circolare numero 77 del 2023.
Il limite temporale nella presentazione della domanda del nuovo supporto è pari a dodici mesi. Pertanto, dovrà osservarsi questo lasso di tempo dalla data delle dimissioni prima di poter inviare la domanda del Supporto per la formazione e il lavoro. Conti alla mano, al primo giro di istanze per l’indennità che partirà dal 1° settembre 2023, non potranno partecipare i dimissionari dal lavoro con data da ottobre 2022 in avanti.
Non sono sottoposti a limiti temporali di fruizione della nuova indennità i dimissionari per giusta causa, nonché i contratti di lavoro che si sono risolti in maniera consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento previste dall’articolo 7 della legge 604 del 1966.
Supporto formazione lavoro dimissioni o svolgimento lavoro, cosa fare?
Diversamente dalla situazione delle dimissioni volontarie, la domanda di Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con lo svolgimento di un impiego, sia autonomo che alle dipendenze, rispettando determinati limiti di Isee e di reddito. Innanzitutto, l’Inps chiarisce nella circolare che l’eventualità dello svolgimento di un’occupazione deve essere comunicata, al pari di ogni cambiamento della propria situazione occupazionale durante la fruizione delle mensilità del Supporto formazione e lavoro.
Quindi, chi richiede l’indennità, deve dichiarare eventuali rapporti di lavoro in essere al momento dell’istanza, anche se non rilevanti ai fini dell’Isee per l’intero anno. All’atto della domanda del Supporto formazione e lavoro, l’eventuale svolgimento di un lavoro deve essere dichiarato nel Quadro C del modulo da utilizzare, anche nel caso in cui i componenti familiari impiegati nelle attività fossero più di uno.
Comunicazioni Inps da fare in caso di avvio nuovo lavoro
Contestualmente, il richiedente deve compilare anche il modello Sfl Com Ridotto (simile alla procedura già vista nella domanda di Reddito di cittadinanza). A titolo di esempio, se la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu per ottenere l’Isee) viene presentata quest’anno, il richiedente deve comunicare anche l’attività lavorativa cominciata dopo il 1° gennaio 2021 perché non rilevata ai fini dell’Indice della situazione economica equivalente.
Quali modelli utilizzare?
Inoltre, nel momento in cui il richiedente presenti domanda dovrebbe includere anche la comunicazioni di ulteriori redditi o beni che non sono inclusi nell’Isee. Sarà l’Istituto di previdenza a valutarli ai fini dell’indennità. Per le variazioni occupazionali intervenute in un momento successivo e comunque durante la fruizione delle mensilità del sostegno, devono essere comunicate utilizzate il modello Sfi Com Esteso.
Cosa comunicare all’Inps?
La comunicazione deve contenere il reddito conseguito se eccedente i 3mila euro lordi all’anno e per la parte che eccede questo limite. Se il lavoratore ottiene un lavoro alle dipendenze durante la fruizione dell’indennità, deve presentare comunicazione all’Inps entro 30 giorni. Nel caso di avvio di un’attività autonoma, la comunicazione deve avvenire entro il giorno prima dell’inizio dell’attività stessa.