Una novità importante arriva nell’ambito della legge delega di riforma fiscale, in merito alla detrazione Iva che potrà essere immediata per le fatture emesse tra un anno e l’inizio dell’anno successivo. Nel dettaglio, con l’attuazione della legge delega, gli operatori potranno liquidare l’Iva di dicembre – o quella del quarto trimestre – a dicembre, purché esigibili, ma ricevute e registrate nei primi quindici giorni di gennaio del susseguente anno.
A questa disciplina, tuttavia, gli operatori dovranno garantire la possibilità di detrarre nella dichiarazione annuale dell’Iva dell’anno di esigibilità, pure l’imposta delle fatture che, nonostante rispettino il doppio requisito dell’esigibilità dell’Iva, non saranno registrate nei primi quindici giorni del gennaio susseguente.
Il motivo per il quale mancherà tale registrazione può riscontrarsi sia in una dimenticanza che in una contestazione. Non avvenendo la registrazione nella prima metà del mese, le fatture saranno contabilizzate nei registri dell’Iva dopo il 15 gennaio e prima che scada il termine di invio del modello annuale dell’Iva.
Riforma fiscale, detrazione Iva immediata sulla fattura tra un anno e l’altro
Novità in tema di riforma fiscale e di detrazione Iva arrivano dalla legge delega approvata dal Parlamento prima di Ferragosto scorso. In particolare, le partite Iva potranno detrarre l’Iva esigibile nell’anno prima a quello di ricevimento della fattura, fino alla dichiarazione Iva inerente l’anno di ricevimento della fattura stessa.
La legge delega di riforma fiscale va a modificare, pertanto, l’impianto costruito con l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 100 del 1998. Tale provvedimento prevede, infatti, che per le fatture emesse tra la fine di un anno e l’inizio di uno nuovo non si possa procedere con la detrazione immediata dell’Iva nel mese dell’esigibilità.
Al contrario, dunque, con le modifiche della riforma fiscale si potrà detrarre subito l’Iva, già dal mese di effettuazione dell’operazione, pure se l’operatore riceva la fattura inerente l’operazione nei primi quindici giorni di gennaio. Ad oggi, questa regola non è ammissibile alle fatture che l’operatore riceve nei primi quindici giorni dell’anno dopo rispetto all’anno nel quale l’operazione sia stata effettuata e la fattura diventi esigibile.
Riforma fiscale, come detrazione Iva con il nuovo meccanismo?
Per poter detrarre nell’immediato l’Iva secondo il nuovo meccanismo delineato dalla legge delega di riforma fiscale, è necessario che si verifichino due condizioni. La prima riguarda l’Iva, che deve essere esigibile secondo quanto prevede l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. In secondo luogo, l’operatore che provvede a detrarre nell’immediato l’Iva deve essere in possesso della fattura, secondo quando spiega l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 1/E del 2018.
La legge delega di riforma fiscale porterà, pertanto, una novità importante per quanto riguarda le partite Iva. Infatti, gli operatori potranno detrarre, nell’ultima liquidazione dell’Iva relativa all’anno di riferimento, pure l’Iva delle fatture esigibili a dicembre ma ricevute nei primi quindici giorni di gennaio del susseguente anno.
Emissione fattura e Sistema di interscambio
Il vantaggio per le partite Iva sarà quello di ridurre la corsa a chiedere, ai propri prestatori o fornitori, di emettere la fattura (ovvero la predisposizione e l’invio al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate) entro la fine dell’anno in modo da poter detrarre l’Iva nell’immediato entro il 31 dicembre.
A fronte di questa nuova regola introdotta dalla legge delega di riforma fiscale, le partite Iva dovranno garantire la possibilità di detrarre, nella dichiarazione annuale dell’Iva dell’anno di esigibilità, pure l’imposta delle fatture che, nonostante rispettino il doppio requisito dell’esigibilità dell’Iva, non saranno registrate dal 1° al 15 gennaio del susseguente anno. Tali fatture verranno contabilizzate nei registri dell’Iva dopo il 15 gennaio e prima della scadenza del termine di invio del modello annuale dell’Iva.