Supporto per la formazione e il lavoro INPS: con la pubblicazione della circolare n. 77 del 29 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda le modalità di accesso e di fruizione della misura relativa al Supporto per la formazione e il lavoro.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“.

Supporto per la formazione e il lavoro INPS: ecco quali requisiti bisogna necessariamente possedere per accedere alla misura

Ecco qui di seguito l’elenco completo di tutti i requisiti che bisogna necessariamente possedere al fine di poter accedere alla misura.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 2, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 48 del 2023):

  • il possesso della cittadinanza italiana, della cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea, del diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello stato di protezione internazionale;
  • avere la residenza in Italia da almeno 5 anni, dei quali 2 in modo continuativo.

Requisiti economici:

  • requisiti reddituali e patrimoniali (art. 2, comma 2, lett. b), nn. 2), 3) e 4), del decreto legge n. 48 del 2023):
    • un reddito ISEE relativo al proprio nucleo familiare di importo pari o inferiore a 6.000 euro annui;
    • un reddito familiare di importo inferiore a 6.000 annui, al quale deve essere moltiplicato il parametro della scala di equivalenza;
    • un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) di importo pari o inferiore a 30.000 euro;
    • un patrimonio mobiliare di importo pari o inferiore a:
      • 6.000 euro per quanto riguarda i nuclei familiari che sono formati da un solo componente;
      • 8.000 euro per quanto riguarda i nuclei familiari che sono formati da due componenti;
      • 10.000 euro per quanto riguarda i nuclei familiari che sono formati da un minimo di tre componenti, ai quali vanno aggiunti 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo;
  • requisiti relativi al godimento di beni durevoli (art. 2, comma 2, lett. c), nn. 1) e 2), del decreto legge n. 48 del 2023):
    • nessun componente facente parte del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
      • autoveicoli con una cilindata superiore a 1.600 cc;
      • motoveicoli con una cilindrata superiore a 250 cc;
      • navi e imbarcazioni da diporto;
      • aeromobili di ogni genere.

Altri requisiti:

  • non essere sottoposti a misure cautelari o di prevenzione;
  • non aver riportato condanne definitive;
  • non essere disoccupati a causa della presentazione di dimissioni volontarie, a meno che non siano delle dimissioni per giusta causa oppure una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • adempiere agli obblighi di istruzione e formazione previsti.

Come e quando fare domanda

La domanda per la misura Supporto per la formazione e il lavoro deve essere presentata all’INPS, esclusivamente con modalità telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica presente all’interno del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Per quanto riguarda i termini e le modalità per la presentazione delle istanze all’Istituto, ecco quali sono le varie alternative per l’invio della richiesta:

  • a partire dal 1° settembre 2023:
    • tramite il sito web dell’INPS, nella sezione relativa al SFL, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
    • presso gli Istituti di patronato;
  • a partire dal 1° gennaio 2024:
    • presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale).