La Naspi è un’indennità di sostegno al reddito che viene erogata quando si perde involontariamente il lavoro: spetta se l’ultima esperienza lavorativa è stata svolta all’estero?
L’indennità di disoccupazione scatta a partire dall’ottavo giorno posteriore alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per ricevere il trattamento è necessario presentare apposita domanda di disoccupazione.
Una domanda, poco frequente ma molto interessante, è proprio quella che ci siamo posti all’inizio. Spetta la Naspi se l’ultima esperienza di lavoro non è stata svolta in Italia? Si può comunque fare domanda per percepire la disoccupazione?
Occupazione all’estero, spetta la Naspi se l’ultima esperienza lavorativa non è stata svolta in Italia?
Molto spesso, dopo aver lavorato in Italia, capita di andare all’estero per svolgere una nuova attività lavorativa. In questi casi non troppo particolari, i residenti in Italia potrebbero chiedersi se hanno comunque la facoltà e il diritto di presentare la domanda per beneficiare della Naspi.
La risposta, purtroppo, è negativa e arriva direttamente dalle FAQ dell’Inps. Si può presentare la domanda per beneficiare della Naspi se l’ultimo lavoro è stato svolto all’estero?
Leggiamo la risposta fornita dall’Inps:
“La prestazione di disoccupazione non compete all’Italia a meno che non si tratti di lavoratore frontaliero o di un lavoratore diverso dal frontaliero (lavoratori marittimi, persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri, i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci, persone cui si applica un accordo Comunitario relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) o di lavoratore stagionale”.
La risposta è negativa, ma non in senso generale. Riassumendo, la prestazione non compete alle risorse nazionali a condizione che non si tratti di:
- Lavoratori frontalieri;
- Lavoratori marittimi;
- I lavoratori che svolgono normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri;
- I membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci;
- Lavoratori ai quali si applica un accordo Comunitario relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- Lavoratori stagionali.
Percezione della Naspi, si può cercare lavoro all’estero?
Un’altra questione interessante riguarda chi percepisce la Naspi e, al contempo, vorrebbe andare all’estero alla ricerca di lavoro.
In questo caso, la risposta è positiva, ma solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- Prima della partenza, il percettore deve essere iscritto, per almeno un giorno, al CpI;
- Comunicare l’indisponibilità al CpI e cancellarsi;
- Richiedere all’Inps il documento portatile U2;
- Iscriversi entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato Membro e presentare il documento portatile U2;
- Sottoporsi ai controlli previsti e rispettare le condizioni dello Stato di arrivo.
Dal primo giorno del quarto mese, si dovrà iscrivere nuovamente al CpI italiano per continuare a percepire la prestazione.
Inoltre, come si legge sul sito dell’Inps:
“La NASpI viene sospesa finché l’ufficio del lavoro dello Stato membro in cui ti sei recato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta tale comunicazione, l’INPS riprenderà a pagarti la prestazione dovuta per un massimo di tre mesi dalla data di partenza dall’Italia. Durante questo periodo non sarai soggetto alle regole di condizionalità in materia di NASpI”.
Naspi e soggiorno all’estero
Parliamo, brevemente, di un altro caso: spetta la Naspi in caso di soggiorno all’estero? La risposta viene sempre fornita dall’Inps e, in questo caso, è anche positiva.
Bisogna fare molto attenzione, in quanto restano in capo al soggetto interessati i vincoli legati ai meccanismi di condizionalità dell’ammortizzatore sociale in oggetto indicati dalla legge italiana. L’eventuale violazione implica l’applicazione delle misure sanzionatorie: il taglio o la decadenza della prestazione.
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