In arrivo un bonus per sostenere i lavoratori dello spettacolo: l’indennità è stata approvata nel Consiglio dei ministri del governo guidato da Giorgia Meloni nella giornata di ieri, 28 agosto. Il bonus andrà a favore dei lavoratori del settore per affrontare la discontinuità dell’attività. Il relativo decreto legislativo, che attua quanto prevede la legge delega di riforma dello spettacolo (legge numero 106 del 2022), stabilisce cosa sia il bonus per i lavoratori dello spettacolo, a chi spetti e come calcolare l’importo.

Una prima scrematura dei lavoratori del settore è data dal reddito dell’anno precedente rispetto a quello della presentazione della domanda per il bonus. Il tetto è fissato in 25.000 euro. La novità più importante del Consiglio dei ministri di ieri è quella che vede il sostegno versato ai lavoratori interessati in maniera strutturale: si partirà già dal 1° gennaio 2024 e la misura sarà in parte autofinanziata.

Bonus lavoratori dello spettacolo: che cos’è?

In arrivo il bonus per i lavoratori dello spettacolo, l’indennità che spetta per la discontinuità lavorativa. La novità arriva dal primo Consiglio dei ministri che si è tenuto nella giornata di ieri, 28 agosto, dopo la pausa estiva.

Gli operatori del settore, che nell’anno prima della presentazione della domanda del bonus abbiano conseguito un reddito entro i 25mila euro, potranno contare su un sostegno che sarà strutturale e che sarà in parte anche autofinanziato.

Bonus lavoratori dello spettacolo, a chi spetta?

Ammessi a percepire l’indennità sono i lavoratori dello spettacolo che figurino come autonomi, anche con collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Il bonus spetta anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato e agli intermittenti. Per tutte le categorie è necessario, inoltre, possedere altri requisiti. In particolare occorre:

  • aver fatto l’iscrizione al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo;
  • essere residenti in Italia da non meno di un anno e la cittadinanza europea;
  • aver conseguito un reddito nell’anno precedente non eccedente i 25.000 euro, maturato prevalentemente con attività lavorative per le quali sia necessaria l’iscrizione al fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stati assunti entro l’anno prima con contratto a tempo indeterminato o essere percettori di pensione;
  • aver lavorato per almeno sessanta giornate lavorative con contribuzione accreditata al fondo dello spettacolo.

Indennità, come calcolare l’importo spettante?

Il calcolo di quale sia l’importo spettante per il bonus dei lavoratori dello spettacolo presuppone alcune considerazioni. La prima è che il sostegno è riconosciuto per un numero di giornate corrispondenti a 1/3 di quelle che risultino accreditate nel fondo pensioni dell’anno precedente la domanda. Il lavoratore dovrà sottrarre eventuali giornate coperte da altre contribuzioni obbligatorie. Da ciò si determina l’importo giornaliero del bonus che è calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili diviso il numero di giornate lavorative e coperte da contribuzione al fondo.

L’importo spettante per il bonus è pari al 60 per cento del calcolo fatto sopra relativo alla misura giornaliera e l’indennità una tantum corrisponde a un terzo di queste giornate indennizzate rispetto al totale di quelle lavorate. I controlli saranno effettuati sia dall’Inps che dall’Agenzia delle entrate.

Da quando si può presentare domanda per la nuova indennità spettacolo?

Il bonus per i lavoratori dello spettacolo è, in parte, autofinanziato. Come altre misure, infatti, a partire dal 1° gennaio 2024 i datori di lavoro dovranno versare l’1 per cento dell’imponibile contributivo sui lavoratori dello spettacolo, mentre un contributo pari alla metà (0,50 per cento) è dovuto dai lavoratori dello spettacolo sulle somme percepite in eccedenza al massimale contributivo. Il governo, da parte sua, stanzierà risorse pari a 5 milioni di euro all’anno fino al 2033.

Il bonus non si può cumulare con altre indennità spettanti ai lavoratori dello spettacolo, come infortunio, malattia, maternità e disoccupazione Naspi.