Flat tax dei forfettari, le partite Iva di questo regime possono applicare il 15% (o addirittura il 5% per i primi cinque anni di attività) se i compensi e i ricavi derivano per la maggior parte da un ex datore di lavoro? La situazione potrebbe riguardare i liberi professionisti che lavorano presso studi prima di mettersi in proprio, conservando tuttavia rapporti e una quota di ricavi grazie all’ex datore di lavoro.

Ad esempio, è il caso del consulente di lavoro che, dopo aver lavorato presso uno studio professionale con contratto di lavoro subordinato fino al periodo di superamento dell’esame da consulente del lavoro e di iscrizione all’Albo, decida di aprire la partita Iva a regime forfettario mettendosi in proprio ma conservando una quota di compensi provenienti dallo studio stesso. 

Flat tax forfettari, si può applicare il 15% se ricavi e compensi derivano da un ex datore di lavoro?

Oppure può essere il caso di applicazione della flat tax dei forfettari da parte di un architetto che apra la partita Iva durante il 2023 per sfruttare la tassa fissa del 5% per cinque anni. Tuttavia, la maggior parte dei compensi deriva dalle commesse conservate con l’ex studio presso il quale era impiegato fino a pochi mesi prima.

Nel caso in cui la prevalenza (se non il totale) dei compensi derivi dalle commesse del precedente datore di lavoro da subordinato, il libero professionista potrebbe perdere la possibilità di applicare la flat tax sulle imposte da pagare, peraltro ridotta al 5% per i primi cinque anni dall’apertura. 

La risposta a questi casi è, quindi, negativa, nel senso che il libero professionista non può applicare la flat tax del regime forfettario in presenza di ricavi provenienti, in prevalenza, da datori di lavoro presso i quali si sono intrattenuti precedenti rapporti di lavoro. 

Flat tax forfettari, qual è la causa ostativa al basso livello di imposte da pagare? 

La causa ostativa per le partite Iva forfettarie nell’applicazione della tassa fissa per ricavi derivanti da ex datori di lavoro derivano dalla lettera d) bis, del comma 57, dell’articolo 1, della legge 190 del 2014. La legge di Stabilità del 2015 prevedeva, infatti, che le persone fisiche che svolgessero attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro grazie ai quali intercorrevano già rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, non possano beneficiare dei vantaggi della tassa fissa. 

Sono esclusi da questo ostacolo i periodi per i quali il professionista abbia effettuato il praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio della professione. 

Pertanto, la causa ostativa all’applicazione della flat tax delle partite Iva agevolate è rappresentata dalla fatturazione in via prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Tale situazione non rende legittimo applicare un regime di vantaggio come quello della flat tax. 

Quale soluzione per le partite Iva che hanno come committente un ex datore di lavoro? 

Una situazione del genere, pertanto, farà perdere la possibilità al libero professionista di aderire al regime forfettario. Il rischio di perdere un regime fiscale di vantaggio qual è quello forfettario deve essere messo in conto preventivamente. La quota di ricavi derivanti dall’ex datore di lavoro devono figurare quali minoritari rispetto al resto.

Nei casi in esame, l’alternativa a perdere il regime di flat tax potrebbe essere quello di aumentare la quota dei compensi provenienti da altri committenti. Soluzione, quest’ultima, non sempre di facile attuazione dal momento che spesso si apre una partita Iva avendo già un committente che assicuri un livello sufficiente di compensi.