Nuovo Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) agli ex percettori del Reddito di cittadinanza, i beneficiari dell’indennità in partenza nel prossimo mese di settembre si chiedono cosa avviene se si inizia un lavoro durante la fruizione della prestazione. A rispondere a questo quesito è in primo luogo il decreto 108 del 2023 che stabilisce le condizioni della misura a sostegno dei soggetti che rischino l’esclusione sociale. A tal proposito, i lavori brevi non fanno perdere il diritto a ricevere l’indennità, mentre per quelli brevissimi – non oltre un mese di durata – non c’è nemmeno la sospensione del pagamento.
Nuovo Supporto formazione e lavoro 2023, lavorando si perde l’indennità?
Cosa avviene se si accetta un lavoro di breve durata mentre si percepisce il nuovo Supporto per la formazione e il lavoro? A qualche giorno di distanza dalla possibilità di richiedere la nuova indennità, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza sperimenteranno regole che vanno a integrare il lavoro con la formazione. Nel dettaglio, i fruitori del nuovo sostegno possono accettare un lavoro fino a sei mesi di durata senza perdere i 350 euro della misura. In tal caso, infatti, l’Istituto di previdenza sospende l’erogazione dell’assegno per la durata del contratto di lavoro, ma poi riprende a pagare l’indennità con conteggio fermo al momento della sospensione.
In altre parole, chi accetta un lavoro mentre percepisce il nuovo supporto non vedrà perdere le mensilità relative al periodo di attività lavorativa fino a una durata di sei mesi di occupazione. Quindi, l’erogazione dell’assegno è solo sospesa in attesa del versamento del periodo residuo. Per i lavori brevissimi, della durata massima di un mese, l’Inps non sospende nemmeno l’erogazione dell’assegno che è quindi cumulabile.
Peraltro, chi percepisce il Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un lavoro considerato congruo. Nel caso in cui non accetti – senza che vi sia un valido motivo – l’Istituto di previdenza dispone la decadenza della prestazione.
Ecco cosa fare in caso di occupazione durante la fruizione del Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro andrà a favore degli ex percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 59 anni e fino a 6.000 euro di Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Si tratta, quindi, dei soggetti occupabili, non disabili e nemmeno con figli minori a carico. La nuova misura entrerà a regime già a partire dal 1° settembre, motivo per il quale è attesa, nel prossimi giorni, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto relativo alle condizioni di accesso e di fruizione del Supporto per la formazione e il lavoro.
Per la richiesta della nuova indennità è necessario presentare domanda all’Inps. Nel momento in cui l’Istituto di previdenza conferma la fruizione dell’indennità al richiedente, occorre iscriversi alla nuova piattaforma Siils che entrerà in funzione da settembre. Qui, bisogna sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad) per essere convocati dai servizi del lavoro. Il passaggio successivo è la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (Psp) mediante il quale il fruitore dell’indennità riceverà alcune proposte di attività per aver diritto a percepisce le dodici mensilità di 350 euro del Sfl.
Bonus assunzioni per percettori di Sfl o di Assegno di inclusione (ex Reddito di cittadinanza)
Infine, c’è da ricordare che i percettori del Supporto per la formazione e il lavoro, nel caso di assunzione, generano un incentivo a favore dell’impresa o del datore di lavoro proponente. Tale bonus è riservato alle assunzioni anche dei percettori del nuovo Assegno di inclusione per contratti a tempo indeterminato – sia pieno che part time – o da apprendisti.
Con il bonus i datori di lavoro ottengono di non versare i contributi previdenziali per un anno per l’intero importo, fino al limite di 8mila euro all’anno. L’importo corrisponde a 667 euro mensili per dodici mesi.