Assegno di congedo per matrimonio o per unione civile, l’Inps paga l’Assegno di congedo anche ai disoccupati. È quanto emerge dall’ultima circolare emessa dall’Istituto di previdenza qualche giorno fa, a favore degli operai e degli impiegati di vari settori. Ad oggi, infatti, salve le differenti disposizioni del contratto collettivo di lavoro, hanno diritto alla prestazione anche i dipendenti di imprese cooperative, artigiane o industriali con una quota dell’indennità versata direttamente dall’Inps.
Ai disoccupati, in caso di matrimonio civile, concordatario o di unione civile, spetta l’Assegno di congedo matrimoniale se hanno lavorato per almeno quindici giorni nei precedenti 90 giorni, calcolati dalla data del matrimonio. È quanto spiega l’Inps nel messaggio numero 2951 del 2023.
Assegno di congedo, dall’Inps pagamento anche ai disoccupati
I disoccupati che si sposino o si uniscano civilmente hanno diritto all’Assegno di congedo per matrimonio, pagato in parte dall’Inps. L’indennità, dunque, rappresenta una prestazione previdenziale pagata agli operai non occupati che, nei 90 giorni precedenti, abbiano lavorato per imprese cooperative, artigiane e industriali. Tali imprese sono quelle soggette al contributo Cuaf. Nel caso in cui ricorrano le condizioni, l’Assegno di congedo viene pagato a entrambi i coniugi.
Le tre formule riconosciute ai fini del pagamento dell’indennità sono quelle del matrimonio civile, concordatario e dell’unione civile. L’Inps non paga l’Assegno di congedo per il solo matrimonio religioso, mentre si può ottenere nuovamente l’indennità se si è divorziati, sciolti da unioni civili o vedovi. Per ottenere la prestazione è necessario presentare apposita domanda all’Istituto di previdenza.
Assegno di congedo, a chi spetta e per quale importo?
Il congedo matrimoniale ha di norma una durata di 15 giorni. Per i lavoratori delle imprese cooperative, artigianali e industriali, diversamente da quanto previsto per gli impiegati e gli operai degli altri settori, il congedo è pari a 8 giorni consecutivi con 7 giorni a carico dell’Istituto di previdenza. La quota spettante all’Inps deve essere richiesta attraverso apposita domanda con un preavviso di almeno 6 giorni.
Il termine per l’invio della pratica è fissato a un anno dalla data dell’avvenuto matrimonio o unione civile. Inoltre, l’Inps spiega nel messaggio numero 2147 del 2022, che l’indennità spetta anche nel caso in cui i lavoratori non siano in servizio per un giustificato motivo, quale ad esempio il richiamo alle armi.
L’Assegno di congedo non è cumulabile con altre misure a sostegno del reddito o sostitutivi della retribuzioni inerenti lo stesso periodo matrimoniale. Rimane esclusa dal divieto di cumulo delle prestazioni l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro corrisposta dall’Inail. In tal caso, il calcolo va fatto sulla differenza tra gli importi spettanti per le due indennità. La prestazione viene pagata direttamente dall’Istituto di previdenza.
Come presentare domanda
La domanda di Assegno di congedo deve essere presentata mediante apposita pratica sul portale dell’Inps. Il richiedente può disporre, all’interno della sezione, delle informazioni sulla prestazione, dell’inserimento dell’istanza, con compilazione dei campi necessari, e dell’invio telematico, nonché della consultazione delle domande già presentate per la stessa prestazione.
Oltre al canale del portale Inps, è possibile inoltrare la domanda anche mediante il servizio del Contact center al numero 803 164 (oppure 06 164 164 da cellulare), o servirsi dei servizi di un patronato.