Con il superbonus destinato a cedere il posto ad altri bonus in merito alla convenienza, si sta facendo strada l’alternativa dell’agevolazione sulle barriere architettoniche che consente, peraltro, anche la vendita dei crediti d’imposta e l’applicazione dello sconto in fattura. Con una percentuale così elevata e un limite di spese fissato a 50mila per determinati immobili, il bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche si propone per i lavori nelle parti comuni dei condomini e nelle singole unità, negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari situate all’interno di immobili plurifamiliari, con entrate indipendenti.
L’elenco dei lavori ammessi a bonus è contenuto nel decreto ministeriale numero 236 del 1989 che contempla, oltre ai vari interventi relativi a una agevolazione della mobilità, anche il cambio di infissi e finestre, di pavimenti e del bagno.
Superbonus, le alternative: con il bonus anti barriere 75% di agevolazione e possibilità di sconto e cessione crediti
Se il superbonus sta mostrando tutte le difficoltà per l’avvio di lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico anche a causa delle numerose regole e, soprattutto, dell’impossibilità di cedere il credito d’imposta o di ottenere lo sconto in fattura, tra le alternative sta emergendo il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La percentuale di agevolazione è elevata e arriva al 75%, poco meno del superbonus del 2023 che è sceso al 90%. Tuttavia, rispetto a quest’ultimo, il bonus anti barriere consente un più agevole accesso al beneficio fiscale rispetto alle regole del 90% che richiedono, tra gli altri requisiti, anche il quoziente reddituale familiare non superiore a 15mila euro all’anno.
Il bonus barriere architettoniche, in vigore fino a tutto il 2025 quando avrà una percentuale superiore al superbonus (che scenderà al 70% nel 2024 e al 65% l’anno dopo), consente di effettuare lavori inclusi nel decreto interministeriale numero 236 del 1989. Il provvedimento fissa anche specifiche caratteristiche degli interventi, ad esempio in merito alle misurazioni su porte e infissi.
Superbonus bonus barriere, quali sono i limiti di spese?
Oltre alla cessione dei crediti d’imposta o allo sconto in fattura, il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche consente una detrazione fiscale fino a cinque anni, le cui quote devono essere calcolate di pari importo per la copertura del 75 per cento delle spese sostenute. A tal proposito, le spese non devono essere superiori a determinati importi a seconda della tipologia di immobile, ovvero a:
- 50mila euro per gli immobili unifamiliari oppure per le unità immobiliari appartenenti a edifici plurifamiliari, funzionalmente e con entrata indipendente;
- 40mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative degli immobili composti da due a otto unità immobiliari;
- 30mila euro, da moltiplicare per il numero delle unità abitative degli immobili con più di otto unità.
Come calcolare il bonus spettante?
Pertanto, nel caso in cui l’edificio sia composto da 13 unità immobiliari, il tetto di spesa da agevolare con il bonus si ottiene moltiplicando il numero delle unità immobiliari per il relativo tetto di spesa previsto. E quindi, ad esempio, 280mila (calcolo di 7 unità immobiliari per 40mila euro) e 180mila (calcolo di 30mila euro per sei unità) rappresentano il tetto di un intero edificio.
Inoltre, ogni condominio potrà effettuare il calcolo del bonus spettante per la spesa effettuata in relazione alle tabelle millesimali.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare numero 17 di fine giungo scorso, ha ricordato inoltre che si possono agevolare anche i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sulle singole unità immobiliari, anche se non funzionalmente indipendenti. Rientrano in questa categoria le unità negli appartamenti posti nei condomini, nel limiti di agevolazione fiscale di 50mila euro.