Riforma fiscale IRES: con la pubblicazione della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale“, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023, sono state introdotte delle novità per quanto riguarda gli aspetti legati alla fiscalità.

L’entrata in vigore del provvedimento è stata fissata per la giornata del 29 agosto 2023 e, a tal proposito, l’art. 6 della sopra citata legge ha definito quelli che sono i principi e i criteri direttivi in merito alla revisione dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto quello che riguarda la riforma fiscale IRES ed, in particolare, quali sono le novità che sono state introdotte ed inserite all’interno del testo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Riforma fiscale IRES: ecco quali sono le novità che sono state introdotte ed inserite all’interno del testo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Ecco qui di seguito i principi e i criteri direttivi per quanto riguarda le novità introdotte relativamente all’IRES (imposta sul reddito delle società):

  • la riduzione dell’aliquota dell’IRES qualora le somme vengano impiegate nel biennio successivo e abbiano un importo pari al reddito conseguito durante il corso dello stesso periodo, esclusivamente nelle seguenti circostanze:
    • in caso di investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
    • in caso di nuove assunzioni;
    • in caso di schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili;
  • la possibilità per quanto riguarda le imprese che non beneficiano della riduzione citata durante il corso del punto precedente di fruire delle seguenti agevolazioni:
    • gli eventuali incentivi fiscali che riguardano gli investimenti qualificati;
    • le misure che sono incentrate e che hanno l’obiettivo di effettuare delle nuove assunzioni;
  • la razionalizzazione e la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, in modo da garantire così una normativa e un trattamento fiscale uniformi;
  • la modifica delle disposizioni per quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi, con e grazie all’introduzione di apposite franchigie;
  • il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali, con l’introduzione dei seguenti principi:
    • la modifica del regime delle perdite nel consolidato nazionale, in modo da evitare la problematica relativa all’attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante entro il momento in cui viene interrotta o viene revocata la tassazione di gruppo;
    • la tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni che riguardano la compensazione delle perdite fiscali;
    • la modifica delle disposizioni per quanto riguarda il riporto delle perdite in merito alle operazioni relative alla riorganizzazione aziendale;
    • la modifica del limite quantitativo che riguarda il valore del patrimonio netto;
    • la definizione delle perdite finali, in modo da garantirne il rispettivo riconoscimento in base ai principi che sono stati definiti da parte della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione Europea (UE);
  • la sistematizzazione e la razionalizzazione delle disposizioni relative a:
    • i conferimenti di azienda;
    • gli scambi di partecipazioni mediante conferimento;
  • la modifica di un regime speciale sia nelle ipotesi relative al passaggio dei beni dell’attività commerciale verso l’attività non commerciale che nel caso in cui i passaggi vengano effettuati dall’attività non commerciale nei confronti di quella commerciale;
  • la razionalizzazione per quanto riguarda la qualificazione fiscale interna delle entità estere.

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