Riforma fiscale IRPEF: con la pubblicazione della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale“, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023, sono state introdotte delle novità per quanto riguarda gli aspetti legati alla fiscalità.
L’entrata in vigore del provvedimento è stata fissata per la giornata del 29 agosto 2023 e, a tal proposito, l’art. 5 della sopra citata legge ha definito quelli che sono i principi e i criteri direttivi in merito alla revisione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda la riforma fiscale IRPEF e, nello specifico, quali sono le novità che sono state introdotte ed inserite all’interno del testo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Riforma fiscale IRPEF: ecco quali sono le novità che sono state introdotte ed inserite all’interno del testo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Ecco qui di seguito i principi e i criteri direttivi per quanto riguarda le novità introdotte relativamente all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche):
- per gli aspetti generali:
- la modifica verso una graduale riduzione dell’IRPEF che vada a rispettare i principi di progressività e la scelta del Governo di adottare un’aliquota impositiva unica, nonché che ponga maggiore attenzione per quanto riguarda:
- la composizione del nucleo familiare;
- la tutela del bene costruito dalla casa;
- gli obiettivi legati al miglioramento dell’efficienza energetica, alla riduzione del rischio sismico e alla rigenerazione urbana;
- la stipulazione di assicurazione relative al rischio di eventi calamitosi;
- i giovani di età inferiore a 30 anni;
- il graduale raggiungimento dell’equità orizzontale;
- l’inclusione di detrazioni, deduzioni o altre agevolazioni economiche anche di natura non tributaria all’interno del reddito complessivo;
- l’introduzione di misure che comportino un aumento del numero dei trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici;
- la modifica verso una graduale riduzione dell’IRPEF che vada a rispettare i principi di progressività e la scelta del Governo di adottare un’aliquota impositiva unica, nonché che ponga maggiore attenzione per quanto riguarda:
- per i redditi agrari:
- l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura per quanto riguarda le attività agricole di coltivazione che sono disciplinate dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 2135, comma 1, del codice civile;
- l’inclusione dei redditi che vengono conseguiti dalla coltivazione e dall’allevamento diretti alla tutela dell’ambiente e al contrasto del fenomeno legati ai cambiamenti climatici, all’interno dei redditi delle attività agricole di cui al punto precedente;
- l’introduzione di un sistema che permetta a coloro che possiedono o che utilizzano i terreni agricoli di aggiornare in maniera gratuita entro il 31 dicembre di ogni anno le classi e le qualità di coltura;
- la modifica del regime fiscale dei terreni agricoli per quanto riguarda i pensionati e i soggetti con basso reddito;
- per i redditi dei fabbricati:
- l’estensione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso non abitativo;
- per i redditi di natura finanziaria:
- l’armonizzazione della normativa attualmente vigente;
- il calcolo mediante l’utilizzo del principio di cassa;
- l’applicazione dell’imposta sostituiva dell’IRPEF sui redditi finanziari soggetti ad un prelievo a monte;
- la conferma dell’attuale livello di tassazione previsto per i Titoli di Stato;
- l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari;
- l’introduzione dell’obbligo per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi finanziari conseguiti;
- l’introduzione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per coloro che non hanno optato per il regime opzionale;
- l’applicazione di un’agevolazione per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi finanziari prodotti dagli enti di previdenza obbligatoria;
- per i redditi di lavoro dipendenti e assimilati:
- la modifica e la semplificazione della normativa attualmente vigente sulle somme e sui valori che non concorrono alla formazione del reddito;
- per i redditi di lavoro autonomo:
- l’applicazione del principio previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), num. 1);
- la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri relativi al calcolo del reddito;
- per i redditi d’impresa:
- l’introduzione di un regime di tassazione opzionale per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria;
- per i redditi diversi:
- la modifica del criterio relativo alla determinazione delle plusvalenze;
- l’introduzione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF sulla rivalutazione di:
- partecipazioni;
- terreni;
- l’introduzione di nuove disposizioni per quanto riguarda le plusvalenze che non vengono realizzate durante l’attività d’impresa.