Superamento IRAP: con la pubblicazione della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale“, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023, sono state introdotte delle novità per quanto riguarda gli aspetti legati alla fiscalità.

L’entrata in vigore del provvedimento è stata fissata per la giornata del 29 agosto 2023 e, a tal proposito, l’art. 8 della sopra citata legge ha definito quelli che sono i principi e i criteri direttivi al fine di poter arrivare ad un graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il superamento dell’IRAP, con l’introduzione di una sovrimposta in sostituzione di quest’ultima.

Superamento IRAP: la riforma fiscale introduce una sovrimposta per garantire lo stesso gettito fiscale allo Stato

Ecco qui di seguito i principi e i criteri direttivi per quanto riguarda le novità introdotte relativamente all’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive):

  • il graduale superamento dell’imposta con la sostituzione della medesima attraverso l’introduzione di una sovrimposta in modo da non andare a perdere il gettito fiscale che va a finire nelle tasche dello Stato. Questa abolizione avverrà in maniera prioritaria per le società di persone e per le associazioni che non hanno personalità giuridica. La nuova sovrimposta, invece, sarà calcolata con le stesse regole che sono già previste anche per l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), ad eccezione del riporto delle perdite, oppure con le stesse regole che sono previste anche per gli enti commerciali;
  • l’applicazione di aliquote IRAP di importo superiore rispetto a quelle minime, nel caso in cui si debba andare a garantire il finanziamento del fabbisogno di gettito finanziario che deve essere garantito allo Stato per quanto riguarda quelle Regioni che:
    • hanno degli squilibri di bilancio sanitario;
    • sono sottoposte a piani di rientro;
  • la garanzia del rispetto delle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 1, lett. g), da parte di tutte le Regioni d’Italia.

Le osservazioni della Banca d’Italia sulle novità introdotte dalla riforma fiscale

La Commissione che si occupa del disegno di legge che è stata presentato e pochi giorni fa convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha chiesto una consulenza fiscale alla Banca d’Italia, la quale ha fatto delle osservazioni sulle novità che sono state introdotte dalla riforma fiscale.

Tra i tanti argomenti che sono stati trattati da parte del Capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, è stata espressa un’opinione anche in merito al superamento dell’IRAP.

Facendo un’analisi sulle motivazioni per cui è stata introdotta l’imposta e sugli sviluppi che ha avuto in seguito alle modifiche che sono state introdotte dai vari Governi, Banca d’Italia ha osservato quanto segue:

“I numerosi interventi di ridimensionamento della platea di contribuenti e della base imponibile dell’IRAP che si sono succeduti nel corso del tempo hanno progressivamente alterato il disegno del tributo rispetto alle intenzioni iniziali del legislatore, rendendolo sempre più simile a una imposta sui profitti.

Le modifiche intervenute negli anni non hanno però ridotto gli adempimenti, in quanto è sempre necessario calcolare una base imponibile con regole diverse da quelle dell’Irpef o dell’Ires.”

A tal proposito, dunque, Banca d’Italia ritiene che il superamento dell’IRAP possa produrre degli effetti positivi per quanto riguarda la semplificazione del sistema tributario e, quindi, una riduzione dei costi amministrativi e di compliance.

Di contro, però, la sovrimposta che subentrerebbe all’IRAP sarebbe calcolata sulla base imponibile IRES, al lordo delle perdite, e, quindi, avrebbe un importo maggiore rispetto all’imposta dovuta in precedenza.

Questo aumento dell’imposta dovuta, inoltre, potrebbe comportare delle conseguenze negative per quanto riguarda l’attrattività del Paese per gli investimenti diretti esteri.