Rendita INAIL: con la pubblicazione dei decreti ministeriali n. 88 e n. 89 del 21 giugno 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), sono stati comunicati gli aumenti per quanto riguarda gli importi relativi alle rendite INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tali aumenti, nello specifico, sono entrati in vigore a partire dal 1° luglio 2023 e hanno disposto una rivalutazione delle prestazioni economiche relative ai seguenti settori:

  • il settore dell’industria;
  • il settore della navigazione;
  • il settore dell’agricoltura.

Rendita INAIL: gli importi della retribuzione annua convenzionale e della retribuzione media giornaliera

L’art. 234 e l’art. 116 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il quale è stato approvato con la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, così come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 10 maggio 1982, dall’art. 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, dall’art. 14, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, nonché dall’art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, sono andati a modificare rispettivamente:

  • la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite;
  • la retribuzione media giornaliera, ai fini del calcolo del minimale e del massimale relativi alla retribuzione annua.

A tal proposito, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite in caso di inabilità permanente o di morte, è pari a 29.010,95 euro a partire dal 1° luglio 2023.

Questo importo scende a 19.221,30 euro, ovvero il minimale previsto dalla normativa vigente in materia per i lavoratori che appartengono al settore dell’industria, in caso di liquidazione delle rendite INAIL nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’art. 205, comma 1, lett. b), del Testo Unico in oggetto, o loro superstiti.

La retribuzione media giornaliera, poi, è fissata in misura pari a 91,53 euro e determina, a partire dal 1° luglio 2023:

  • un minimale della retribuzione annua pari a 19.221,30 euro;
  • un massimale della retribuzione annua pari a 35.696,70 euro.

Per quanto riguarda i lavoratori che operano nel settore della navigazione, gli importi del massimale aumentano nel seguente modo:

  • 51.403,25 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
  • 43.549,97 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
  • 39.623,34 euro per gli altri ufficiali.

Gli importi dell’assegno per l’assistenza personale continuativa, dell’assegno funerario e dell’assegno continuativo mensile

Oltre alle modifiche degli importi che abbiamo visto durante il corso del precedente paragrafo, le disposizioni che sono contenute all’interno del Testo Unico in oggetto hanno rivalutato anche gli importi relativi alle seguenti prestazioni economiche.

Nello specifico:

  • l’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa è stato fissato in misura pari a 632,94 euro a partire dal 1° luglio 2023;
  • l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte (c.d. assegno funerario) è stato fissato in misura pari a 11.612,92 euro a partire dal 1° luglio 2023;
  • l’importo dell’assegno continuativo mensile è stato riliquidato con l’applicazione delle stesse aliquote che sono previste per quanto riguarda le rendite INAIL.

A tal proposito, dunque, applicando il coefficiente di rivalutazione 1,081, ecco quali sono gli importi previsti dal decreto n. 88 del 2023:

  • in caso di inabilità compresa tra il 50% e il 59%, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 444,83 euro;
  • in caso di inabilità compresa tra il 60% e il 79%, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 620,74 euro;
  • in caso di inabilità compresa tra l’80% e l’89%, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 1.065,70 euro;
  • in caso di inabilità compresa tra il 90% e il 100%, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 1.510,28 euro;
  • in caso di inabilità del 100% + a.p.c, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 2.143,55 euro.

Ecco, invece, gli importi comunicati dal decreto n. 89 del 2023:

  • in caso di inabilità compresa tra il 50% e il 59%, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 355,14 euro;
  • in caso di inabilità compresa tra il 60% e il 79%, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 498,27 euro;
  • in caso di inabilità compresa tra l’80% e l’89%, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 925,12 euro;
  • in caso di inabilità compresa tra il 90% e il 100%, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 1.425,28 euro;
  • in caso di inabilità del 100% + a.p.c, gli importi dal 1° luglio 2023 sono pari a 2.059,02 euro.