Smart working e frontalieri: con la pubblicazione della circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda i recenti sviluppi della normativa e della prassi relativi all’imposizione di alcune categorie di lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa andando a separare il luogo dove quest’ultima viene svolta, il luogo di residenza ed il luogo in cui vengono prodotti i suoi effetti.

Perciò, tenendo conto delle novità che sono state introdotte dal recente accordo tra Italia e Svizzera, nonché dalle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 83 del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito a:

  • i profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), ponendo l’attenzione su quei lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia al fine di svolgere la propria attività lavorativa all’interno del territorio dello Stato, così come previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (c.d. “regime speciale per lavoratori impatriati“) e dall’art. 44 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 (c.d. “regime speciale per docenti e ricercatori“);
  • la disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri.

Smart working e frontalieri: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui profili fiscali del lavoro da remoto

Nell’intento di fornire dei chiarimenti e delle istruzioni applicative per quanto riguarda i profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

“In assenza di modifiche normative, restano applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir anche per l’identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile.

Al riguardo, e in linea con le disposizioni convenzionali in materia, viene chiarito che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.”

L’amministrazione finanziaria, inoltre, ha fornito dei chiarimenti anche in merito al c.d. “regime speciale per lavoratori impatriati“, il quale può essere applicato anche a quei lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia, ma che continuano a prestare la propria attività lavorativa in smart working presso un datore di lavoro estero.

Le novità

Dopodiché, l’Agenzia delle Entrate comunica quelle che sono le novità per quanto riguarda i lavoratori frontalieri o transfrontalieri.

A tal proposito, il nuovo accordo tra Italia e Svizzera va a modificare il principio di tassazione tra il Paese della fonte e il Paese di residenza, segnando il passaggio da una tassazione esclusiva nel primo ad una tassazione concorrente tra entrambi i Paesi.

Infine, specificando quelle che sono le novità che sono state introdotte in seguito alla pubblicazione della legge n. 83 del 2023, l’Agenzia delle Entrate comunica quanto segue:

“Per tutti i lavoratori frontalieri italiani (e non solo per quelli che si recano in Svizzera), a partire dal 2024, è innalzata la franchigia da imposizione per i redditi da lavoro dipendente dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro; è prevista la deducibilità dal reddito complessivo, per l’importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria posti contrattualmente a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti previdenziali dello Stato in cui prestano la loro attività; è prevista l’esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati ai lavoratori frontalieri dagli enti previdenziali degli Stati in cui i primi prestano la loro attività.”

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