Bonus agenzie di viaggio e tour operator per la riduzione dei ricavi del settore del turismo dovuti alla pandemia, si possono presentare le domande fino alla fine del prossimo settembre, senza che sia previsto il click day. Sono state appena pubblicate le nuove Faq dal ministero del Turismo sul proprio portale istituzionale per la richiesta degli incentivi relativi al settore per chi abbia subito delle perdite di ricavi nel 2021 a causa delle chiusure imposte per la pandemia da Covid-19.

La data di scadenza, dunque, rimane quella del 22 settembre prossimo, mentre l’ordine di presentazione della pratica non varia la possibilità di ottenere gli incentivi. Nelle Faq del ministero sono state inserite anche indicazioni su come calcolare il bonus spettante sulle perdite subite nel 2021.

Bonus agenzie viaggi e turismo, nuove Faq: entro quando va inviata la domanda di incentivi?

Potranno essere presentate fino alle ore 12 del 22 settembre 2023 le domande del bonus per le agenzie di viaggi e tour operator che abbiano subito delle riduzioni di ricavi nel 2021 per l’emergenza Covid e le chiusure imposte dalle misure governative. Il ministero del Turismo ha pubblicato delle nuove Faq sul proprio portale a supporto dei soggetti che debbano presentare l’istanza. In primis, l’ordine con il quale si invia la pratica non va a incidere sulla spettanza del bonus e, pertanto, non penalizza la domanda stessa purché la ricezione avvenga entro la scadenza. Non è previsto un click day e le pratiche verranno trattate a prescindere dall’ordine temporale di arrivo.

Bonus agenzie viaggi turismo, chi può richiedere gli incentivi?

Ulteriori chiarimenti sono stati dettati anche per quanto concerne il metodo di calcolo del bonus alle agenzie viaggi e tour operator. Gli incentivi, infatti, spettano a quei soggetti operanti nel settore che abbiano subito una riduzione del fatturato del 30 per cento del 2021 rispetto all’anno pre-Covid del 2019. I 39 milioni di euro che sono stati stanziati per il settore prevedono che l’incentivo richiedibile debba scaturire:

  • dalla differenza tra il totale delle fatture attive e dei corrispettivi risalenti al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, rispetto al totale delle fatture attive e dei corrispettivi dello stesso periodo del 2021;
  • analogamente dalla differenza tra il totale delle operazioni aventi data risalente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 e il totale delle operazioni aventi data nello stesso periodo del 2021, in parte rientranti nei corrispettivi relativi al punto precedente.

Come calcolare l’incentivo spettante?

Sulle due differenze sono applicate delle percentuali per il calcolo del bonus spettante. In particolare alle differenze del primo punto vanno sottratte le percentuali delle differenze del secondo punto. Per il primo punto, le percentuali sono del:

  • 5% per chi abbia avuto ricavi non eccedenti 400 mila euro nel 2019;
  • 3% per chi abbia avuto ricavi tra 400 mila euro e un 1 milione nel 2019;
  • 1% per chi abbia avuto ricavi di oltre un milione e fino a 50 milioni nel 2019;
  • 0,5% per chi abbia avuto ricavi oltre i 50 milioni nel 2019.

Il calcolo del bonus è altresì determinato dall’applicazione delle seguenti percentuali alla differenza del secondo punto:

  • 50% per chi abbia avuto ricavi non eccedenti 400 mila euro nel 2019;
  • 30% per chi abbia avuto ricavi tra 400 mila euro e un 1 milione nel 2019;
  • 10% per chi abbia avuto ricavi di oltre un milione e fino a 50 milioni nel 20192019.
  • 5% per chi abbia avuto ricavi oltre i 50 milioni nel 2019.

Come inviare la domanda?

Possono richiedere i bonus le agenzie di viaggio e i tour operator dei codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12. Per inviare la domanda degli incentivi è necessario fare login sul portale del ministero con Spid o Carta di identità elettronica (Cie), inserendo i propri dati. La pratica può essere compilata anche in momenti differenti: facendo l’accesso si può recuperare la domanda non ancora inviata.