Concorsi pubblici, ecco come calcolare il numero degli idonei, ai fini delle assunzioni, dopo la riforma del 2023 operata dalla conversione in legge del decreto 75 del 2023, cosiddetto “Pa bis”. C’è da dire subito che il nuovo quarto periodo del comma 5 ter, dell’articolo 35, cambia le carte in tavola sul metodo di calcolo degli idonei, andando a restringere il numero delle assunzioni. Se ciò non comporta particolari differenze nei concorsi pubblici degli enti locali, variazioni significative si registrano per i concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni pubbliche per un numero di assunzioni superiore a 20.

Concorsi pubblici, ecco come calcolare il numero degli idonei per le assunzioni dopo la riforma 2023

Qualche chiarimento sulla riforma dei concorsi pubblici operata dalla conversione in legge del decreto 75 del 2023 aiuta a capire come calcolare il numero degli idonei ai fini delle assunzioni. La norma che subisce la modifica è il comma 5 bis, dell’articolo 35 del decreto legislativo numero 165 del 2001, del quale il decreto “Pa bis” ne riscrive il quarto e quinto periodo.

In particolare, per i concorsi pubblici sono da considerare idonei i candidati che si collocano, nella graduatoria di merito finale, dopo l’ultimo candidato vincitore, nel limite del 20% dei posti messi a concorso. Questo principio non si applica per i concorsi relativi alle assunzioni di candidati nel settori sanitari e socio-sanitari, scolastici ed educativi – anche gestiti dai Comuni – nonché dei ricercatori.

Concorsi come calcolare idonei: in quali casi vengono assunti?

Gli idonei ai concorsi pubblici possono essere assunti al posto dei vincitori dei concorsi in alcuni casi specifici. Ad esempio, si ricorre agli idonei nel caso di rinuncia dei vincitori, oppure se questi ultimi non superino il periodo di prova oppure diano le dimissioni a sei mesi dall’avvenuta assunzione. In tutti questi casi, l’ente che ha emesso il bando di concorso può scorrere la graduatoria per l’assunzione degli idonei. Tale procedura si applica ai concorsi dei bandi regionali, provinciali e degli enti locali per un tetto di 20 posti. Anche nei comuni fino a 3mila abitanti vige lo stesso limite.

Bandi di concorso per oltre 20 posti, come cambia il metodo di calcolo degli idonei

Se per tutti questi enti cambia ben poco, per le amministrazioni pubbliche più grandi la differenza sulle assunzioni dei concorsi pubblici è più rilevante, soprattutto se il reclutamento riguarda un numero di posti superiore a 20. Infatti, per le amministrazioni non locali e non regionali, il calcolo del limite del 20% degli idonei dopo l’ultimo vincitore della graduatoria è differente dal quanto prevede il nuovo quarto periodo del comma 5 bis, dell’articolo 35 del decreto legislativo numero 165 del 2001.

Se i posti a concorso sono dieci e in graduatoria vi sono 110 candidati, nel primo caso il numero degli idonei è pari a 20. Si calcola il 20 per cento dei cento posti escludendo i dieci vincitori del concorso. Nel secondo caso, invece, il 20 per cento deve essere calcolato sui 10 posti del bando di concorso, quindi le assunzioni degli idonei sono pari a due e non più a venti.