Isopensione e contratto di espansione: con la pubblicazione del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le nuove modalità di versamento della provvista in un’unica soluzione, e ha comunicato quelli che sono gli adeguamenti procedurali che sono stati apportati a tal proposito.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento ai precedenti messaggi n. 2873 del 20 luglio 2020 e n. 196 del 19 gennaio 2021, e, nello specifico, ai seguenti trattamenti economici:
- le prestazioni di accompagnamento alla pensione che sono disciplinate dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. isopensione);
- l’indennità mensile che viene erogata ai lavoratori posti in esodo in seguito alla stipula di contratti di espansione e che viene disciplinata dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Isopensione e contratto di espansione: ecco quali sono gli importi della provvista che devono essere versati in un’unica soluzione
Per quanto riguarda le istruzioni relative alle nuove modalità di versamento della provvista in un’unica soluzione, in merito alle prestazioni di accompagnamento alla pensione che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha specificato quanto segue:
“Il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.
Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.
In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel piano di esodo, l’Istituto effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.”
Adeguamenti procedurali
In seguito all’introduzione delle nuove modalità di versamento della provvista in un’unica soluzione, come abbiamo visto già durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha provveduto ad effettuare l’aggiornamento del “Portale prestazioni atipiche” (PRAT).
Il sopra citato portale, al quale si può accedere tramite il servizio “Prestazioni esodo”, ha ora al suo interno una nuova funzionalità che permette agli utenti di prendere visione della registrazione contabile della provvista versata in un’unica soluzione, grazie all’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso.
Per quanto riguarda la nuova modalità di versamento della provvista in un’unica soluzione, l’Istituto mette a disposizione degli utenti i seguenti documenti economici:
- la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
- il prospetto di quantificazione;
- il documento di validazione dell’accordo.
Dopo che la lettera di dichiarazione viene scaricata da parte del datore di lavoro interessato, viene firmata dal legale rappresentante e viene, infine, caricata all’interno del suddetto Portale, la Struttura territoriale INPS competente procede con il controllo e la validazione della stessa.
Solamente in seguito alla validazione da parte dell’Istituto, il datore di lavoro dovrà procedere con il pagamento in un’unica soluzione della provvista, tramite bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale INPS competente, il cui IBAN potrà essere visualizzato all’interno dell’apposita schermata disponibile sul prospetto pagamenti denominata “Riepilogo Importi dovuti”.
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