Bonus psicologo studenti universitari: con la pubblicazione del decreto n. 1159 del 25 luglio 2023 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) – Direzione generale della ricerca ha pubblicato un avviso relativo alla concessione di finanziamenti con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e di contrastare i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo che fanno parte della popolazione studentesca.
La principale finalità di questo provvedimento pubblicato da parte del MUR è quella di proseguire nella strada verso l’inclusione ed una crescita della popolazione studentesca, andando a toccare anche quelle che sono le dipendenze patologiche che appartengono a quest’ultima.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il bonus psicologo studenti universitari ed, in particolare:
- quali sono gli interventi finanziabili;
- quali sono le spese ammissibili;
- quali sono gli importi e la durata dei finanziamenti;
- come e quando fare domanda per ricevere il contributo.
Bonus psicologo studenti universitari: ecco quali sono gli interventi finanziabili e le spese ammissibili
L’art. 5 del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo ha definito quelli che sono i 16 interventi finalizzati a promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca, i quali possono portare i richiedenti a beneficiare del bonus psicologo studenti universitari.
Nello specifico, gli interventi finanziabili devono prevedere:
- azioni di ricerca che possano individuare:
- l’entità e la diffusione del disagio psicologico ed emotivo;
- i fattori di rischio collegati ai fenomeni di disagio sopra citati, tra i quali anche quelli di protezione in merito a:
- l’uso di sostanze stupefacenti;
- le tossicodipendente;
- la dipendenza da alcol;
- tutte le altre forme di dipendenza patologica, come ad esempio:
- la ludopatia;
- internet addiction disorder;
- percorsi, pratiche, modalità e strumenti che siano in grado di:
- contrastare i sopra citati fattori di rischio;
- promuovere il benessere psicologico;
- la creazione o il potenziamento delle strutture, nonché l’introduzione di strumenti che possano essere utili ai fini del raggiungimento di soluzioni innovative per soddisfare i bisogni della popolazione studentesca;
- servizi di counseling a supporto di attività di ricerca, con indagini a campione e percorsi di crescita e di inclusione, in modo da comprendere quali sono i rischi e gli effetti che sono collegati ai fenomeni di disagio relativi alla popolazione studentesca;
- attività di informazione, di disseminazione e di orientamento che possano essere utili a diffondere le informazione che riguardano i suddetti fenomeni di disagio e, al contempo, a far emergere quali sono i bisogni della popolazione studentesca.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, invece, l’art. 7 del decreto in oggetto prevede che possano rientrare nel finanziamento le seguenti categorie:
- i costi per il personale;
- i costi per le strutture e le attrezzature;
- i costi per le attività di:
- disseminazione;
- divulgazione;
- informazione;
- sensibilizzazione;
- gli altri costi, come ad esempio:
- programmi di formazione;
- seminari;
- conferenze;
- materiali di consumo;
- forniture di beni e servizi collegati all’intervento.
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è considerata una spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui non possa essere recuperata da parte del soggetto che beneficia del bonus psicologo studenti universitari.
Al contrario, l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) non è considerata una spesa ammissibile.
Importi, durata, come e quando fare domanda per i finanziamenti
Il Ministero dell’Università e della Ricerca dispone l’erogazione di un contributo di importo pari al 100% delle spese sostenute, per una durata massima di 12 mesi.
Le spese ammesse, che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, devono avere un importo compreso tra 1.500.000 euro e 2.500.000 euro.
Per quanto riguarda i termini e le modalità per l’invio della domanda, infine, l’art. 8 del decreto del MUR obbliga i potenziali beneficiari alla presentazione telematica tramite la piattaforma GEA.
L’istanza, in particolare, potrà essere inviata a partire dalle ore 12:00 del 26 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2023.